Cassazione Penale, Sentenza n. 05355/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la parte dell'ordinanza del 11/07/2025 con cui il GIP ha respinto la domanda di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti emesso dal P.M. (provvedimento del 18/06/2025). Il ricorrente sosteneva che, al momento del provvedimento di cumulo, si trovava in espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare (art. 1 L. n.199/2010) e che il P.M. avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 51-bis ord. pen., non procedendo invece direttamente all'esecuzione. Secondo la difesa la pena residua complessiva non superava il limite per l'applicabilità di misure alternative e la mancata sospensione ha impedito la presentazione della domanda di misura alternativa entro i termini utili.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, trovandosi il condannato in detenzione domiciliare al momento del sopravvenire di nuovi titoli, doveva applicarsi l'art. 51-bis ord. pen.: il P.M. deve trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza, che decide entro venti giorni sulla prosecuzione o cessazione della misura; pertanto l'esecuzione non poteva essere posta in essere senza tale procedimento. La Corte ha inoltre chiarito che il limite massimo di pena residua per le misure alternative è di quattro anni (Corte Cost. n.41/2018) e che nel calcolo della residua pena va considerato quanto già espiato in sede di misura alternativa. Poiché la decisione impugnata non chiariva se gli atti fossero stati trasmessi al Magistrato di Sorveglianza e conteneva un errore in ordine alla "soglia" del residuo pena, la Corte ha disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per ulteriori accertamenti e decisione conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
Richiamato nella fase di primo grado come norma invocata per la sospensione dell'esecuzione; la Corte osserva però che, nella specifica situazione in cui il condannato è già in misura alternativa, prevale il procedimento previsto dall'art.51-bis ord. pen.
art. 51-bis ord. pen. (legge n. 354/1975)
La Corte interpreta la norma nel senso che, ove sopravvenga un nuovo titolo esecutivo mentre il condannato è in affidamento, detenzione domiciliare o semilibertà, il P.M. deve trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza e non può procedere direttamente all'esecuzione; il Magistrato di Sorveglianza decide entro venti giorni sulla prosecuzione o cessazione della misura, con poteri valutativi anche su condizioni diverse dai soli limiti di pena.
Richiamata in relazione alla misura alternativa concretamente in corso (detenzione domiciliare) al momento dei nuovi titoli; evidenzia che il periodo già scontato in misura alternativa rileva nel computo della residua pena.
art. 47, art. 47-ter, art. 50 ord. pen.
Citati come parametri che il Magistrato di Sorveglianza deve considerare riguardo alla permanenza delle condizioni di applicabilità delle misure alternative (limiti e condizioni sostanziali), anche se il Tribunale può estendere la valutazione ad altri profili rilevanti.
Corte Cost. n. 41/2018
Richiamata per precisare il limite massimo di residuo pena compatibile con le misure alternative: la soglia è quattro anni e non tre, come erratamente indicato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Se al soggetto è già applicata una misura alternativa (affidamento, detenzione domiciliare, semilibertà) e sopravvengono nuovi titoli esecutivi, il P.M. deve trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 51-bis e non può procedere immediatamente all'esecuzione.
- Il Magistrato di Sorveglianza ha venti giorni per decidere sulla prosecuzione o cessazione della misura alternativa; fino a quella decisione l'ordine di esecuzione è temporaneamente inefficace nella pratica perché la competenza valutativa è trasferita al Magistrato di Sorveglianza.
- Il limite di residuo pena compatibile con l'applicazione di misure alternative è di quattro anni (Corte Cost. n.41/2018); pertanto valutazioni basate su una soglia di tre anni sono errate.
- Nel calcolo della residua pena utile per valutare l'applicabilità di misure alternative va computato anche il periodo già scontato in regime di misura alternativa.
- In caso di mancata trasmissione degli atti o di erronea applicazione delle soglie di legge, il rimedio può essere l'annullamento con rinvio della decisione e l'ordine di una nuova istruttoria o valutazione da parte del Magistrato di Sorveglianza.
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