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Sentenza

Sentenza n. 4318/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L'ESECUZIONE Del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 4016 emessa in data 05/04/2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 37728/2023, notificata dapprima in data 05/04/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 31/01/2025.

Giustizia amministrativa202508300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 4016/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4016 del 5 aprile 2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pronunciata nel procedimento ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 37728/2023. Nel corso del giudizio ha rappresentato che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti adeguati motivi per compensarle nella misura del 50%, considerando il comportamento processuale dell'amministrazione e il numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso per il Ministero soddisfare tempestivamente tutte le procedure. Per la restante parte ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 300,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione era stata pronunciata nell'ambito del procedimento previsto da tale disposizione; la norma non costituisce tuttavia il fondamento diretto della decisione del TAR sulla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la pretesa sostanziale oggetto del giudicato viene integralmente soddisfatta nel corso del processo, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, che possono essere regolate applicando il criterio della soccombenza virtuale.
  • La sussistenza di numerosi procedimenti analoghi e la conseguente difficoltà organizzativa dell'amministrazione di evaderli tempestivamente possono costituire adeguati motivi per compensare parzialmente le spese di lite, ferma la condanna dell'amministrazione per la parte determinata secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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