Cassazione Penale, Ordinanza n. 30487/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito. Dal testo emerge che la doglianza investiva la motivazione del diniego delle attenuanti, ritenuta dal ricorrente non adeguata o non condivisibile. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura non è proponibile in sede di legittimità nei termini formulati e, comunque, è manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione immune da evidenti illogicità e valorizzava gli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere la possibilità di esonero dal versamento alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro diniego può essere motivato legittimamente anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione rilevante e non quando la doglianza si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, neppure se incensurato; il loro mancato riconoscimento può essere fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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