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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24172/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, in conformità al comma 5 della stessa disposizione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Veneto che aveva rigettato il suo appello e confermato l'accoglimento, da parte della CTP di Venezia, del ricorso della società avverso un atto di irrogazione di sanzioni in materia di IVA per l'anno 2012. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha depositato domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022, allegando la prova del pagamento integrale dovuto in un'unica soluzione. Poiché non risultava un diniego alla definizione agevolata, la Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 130/2022

    La presentazione della domanda di definizione agevolata con prova del pagamento, in assenza di diniego, comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a liti fiscali pendenti, la definizione agevolata della controversia, quando perfezionata secondo la disciplina speciale e non seguita da diniego, determina l'estinzione del processo anche in Cassazione.
  • La produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento del dovuto è sufficiente, in mancanza di contestazioni dell'amministrazione, per consentire alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata prevista dalla legge speciale, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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