Cassazione Penale, Sentenza n. 5441/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge: si deduce che l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale era privo del verbale di notifica allo straniero e non era stato effettivamente tradotto nella lingua veicolare o in una lingua conosciuta dall'imputato (la difesa sostiene che avrebbe dovuto essere tradotto in serbo). La sentenza del Giudice di Pace avrebbe valutato solo la questione della traduzione in inglese senza però accertare se la notifica fosse stata effettivamente effettuata, non considerando una memoria difensiva che sollevava tale profilo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio al Giudice di Pace di Cosenza in diversa persona fisica. Ha stabilito che il giudice di merito non ha valutato la questione fondamentale della notificazione dell'ordine del Questore (presupposto per l'integrazione del reato) e, laddove sia stata effettuata la notifica, dovrà essere verificata la regolarità della traduzione nella lingua indicata. Ha altresì precisato che il reato non è prescritto perché si tratta di un delitto (art. 14, comma 5-ter) e non di una contravvenzione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis
Richiamato come norma originariamente contestata nella motivazione di primo grado; la presenza della norma nel capo di imputazione è stata però rimessa in rilievo rispetto alla corretta qualificazione del fatto (distinzione tra delitto e contravvenzione rilevante ai fini della prescrizione).
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-bis
Prevede l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e la necessità della sua notificazione e, quando occorra, della traduzione in lingua comprensibile: la Cassazione ha ritenuto che la notificazione sia presupposto essenziale per l'integrazione del reato e va provata e valutata espressamente dal giudice.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter
Individua la fattispecie penale contestata (delitto) quando si tratta dell'inosservanza dell'ordine di allontanamento; la qualificazione come delitto (e non contravvenzione) è decisiva ai fini dell'intervento della prescrizione, come richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La notifica effettiva dell'ordine di allontanamento del Questore è un presupposto essenziale per l'integrazione del reato: senza prova della notifica il reato potrebbe non sussistere.
- La traduzione dell'atto nella lingua "veicolare" o in una lingua conosciuta dallo straniero è rilevante, ma assume efficacia solo se la notificazione è stata realmente eseguita; la mancanza di traduzione può essere decisiva quando la notifica è avvenuta.
- La semplice produzione di una traduzione o la traduzione di un diverso provvedimento (es. decreto di espulsione del Prefetto) non consente di presumere la regolare notifica/traduzione dell'ordine del Questore: serve documentazione specifica (verbale di notifica, sottoscrizione, ricevute).
- Accertamenti successivi sulla conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero non possono sostituire la verifica della lingua effettivamente comprensibile al momento della notifica; il giudice deve valutare la lingua preferita/conosciuta al momento dell'atto.
- La corretta qualificazione giuridica del fatto (delitto vs contravvenzione) influisce sulla decorrenza e l'applicabilità della prescrizione: errori in tal senso possono determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare tutte le eccezioni rilevate dalla difesa: memorie difensive non valutate costituiscono vizio di motivazione e giustificano l'annullamento e il rinvio.
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