Cassazione Civile, Ordinanza n. 29795/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
L'INAIL aveva proposto azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, dopo aver corrisposto ai superstiti del lavoratore deceduto una rendita il cui valore capitalizzato era indicato in euro 346.937. La corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto prescritto il diritto ex art. 112 del t.u. infortuni, osservando che erano decorsi dieci anni dall'archiviazione del primo procedimento instaurato contro ignoti e oltre tre anni dalla liquidazione dell'indennizzo. L'INAIL ha censurato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 10, 11 e 112 del d.P.R. n. 1124/1965, sostenendo che il dies a quo del termine per l'azione di regresso dovesse decorrere dall'archiviazione del procedimento penale, anche se instaurato contro soggetto diverso dal datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevanti sia l'archiviazione di un procedimento contro ignoti, sia quella intervenuta in un diverso procedimento contro un soggetto diverso dal datore di lavoro, poiché nella vicenda non vi era mai stato alcun processo penale nei confronti del resistente né un avviso di garanzia a suo carico. Ha quindi confermato la regola secondo cui, quando non sia iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine triennale per l'azione di regresso dell'INAIL decorre dalla liquidazione dell'indennizzo, o dalla costituzione della rendita. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato unitamente agli artt. 11 e 112 come base normativa dell'azione di regresso dell'INAIL.
Richiamato unitamente agli artt. 10 e 112 come base normativa dell'azione di regresso dell'INAIL.
Il termine triennale per l'azione di regresso ha natura di prescrizione e, se non sia stato instaurato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, decorre dalla liquidazione dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita; l'archiviazione di procedimenti contro soggetti diversi è irrilevante.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, in assenza di procedimento penale instaurato contro quest'ultimo, si prescrive in tre anni decorrenti dalla liquidazione dell'indennizzo al danneggiato o dalla costituzione della rendita.
- Ai fini della decorrenza del termine per il regresso dell'INAIL, sono irrilevanti procedimenti penali contro ignoti o contro soggetti diversi dal datore di lavoro, se il datore di lavoro non è stato destinatario di alcuna iscrizione o contestazione penale.
- Il termine previsto dall'art. 112 d.P.R. n. 1124/1965 va qualificato, per interpretazione consolidata, come termine di prescrizione e non di decadenza.
- L'azione di regresso dell'INAIL è funzionalmente assimilata a un'azione di recupero del danno civilistico nei limiti di quanto corrisposto al danneggiato, con finalità anche sanzionatoria nei confronti del datore di lavoro.
Come è indicizzato
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