Ordinanza n. 1795/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della graduatoria prot.n. 68655 del 25.11.2025 (doc. 1) recante i nominativi dei vincitori - relativi ai posti per la Direzione regionale della Campania -, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 27.11.2025, della “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025) – di cui 222 posti per la Direzione regionale della Campania”, indetta dall’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non annovera il nominativo del ricorrente tra i vincitori della selezione; 2) se ed in quanto lesiva degli interessi del ricorrente, della graduatoria di merito con applicazione delle riserve dei posti (doc. 2) – provvedimento prot.n. 537462 del 01.12.2025 - Direzione della Regionale della Campania – della “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025) indetta dall’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non riconosce al dott. Befi il titolo di preferenza per i “figli a carico” di cui all’art.5 del DPR n.487/1994 e ss.mm. 3) se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, del Bando di concorso prot.n. 290773/2025 (doc. 3) con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la selezione; 4) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale in ogni caso lesivo degli interessi di parte ricorrente; in ogni caso, per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione del titolo di preferenza previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 per i “figli a carico” con il conseguente riconoscimento della preferenza nella graduatoria di merito per la Direzione Regionale della Campania e conseguente condanna della P.A. resistente a rivalutare la posizione del ricorrente in graduatoria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BEFI CLEMENTE il 9\3\2026 : in aggiunta a quanto già impugnato con il ricorso introduttivo, - se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, del provvedimento prot.n. 43233 del 04.02.2026, versato in atti da parte resistente addì 04.03.2026 privo di allegati, con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato le graduatorie della selezione; - se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, di tutti i verbali e/o avvisi relativi allo svolgimento delle attività della Commissione della selezione ci occupa ed, in particolare, del verbale della riunione n. 26 del 24.11.2025, dell’avviso prot.n. 515317 del 24.11.2025 nella parte in cui prendono atto di quanto stabilito dal Bando di concorso, e confermano che non saranno valutati i titoli di preferenza non indicati nella domanda di partecipazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie della selezione per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non riconoscono al candidato il titolo di preferenza per figli a carico, nonché gli atti connessi e la successiva rettifica delle graduatorie
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori e la graduatoria di merito con applicazione delle riserve relative alla selezione per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente ai posti della Direzione regionale della Campania, deducendo il mancato riconoscimento del titolo di preferenza previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 per i figli a carico. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla valutazione del titolo e la conseguente rivalutazione della propria posizione in graduatoria. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di rettifica delle graduatorie e gli atti della commissione, in particolare il verbale n. 26 e l'avviso che confermavano la regola del bando secondo cui non sarebbero stati valutati i titoli di preferenza non indicati nella domanda di partecipazione. In vista della camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. Il TAR ha riservato ogni valutazione sui profili critici in rito alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora. In vista della futura decisione di merito ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, suscettibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul relativo portale della Direzione regionale interessata. L'avviso deve contenere gli elementi identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati e dei controinteressati, nonché il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza. L'Agenzia deve predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina cautelare, ma il ricorrente vi ha rinunciato prima della decisione.
Consente, in presenza di un numero elevato di destinatari e di difficoltà nella notificazione ordinaria, la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'omessa notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comportano l'improcedibilità del gravame.
È indicato dal ricorrente quale fonte del titolo di preferenza per i figli a carico; la fondatezza della pretesa non è stata esaminata in questa ordinanza.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare la posizione di vincitori o idonei utilmente collocati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati, anche se non tutti sono già individuati nominativamente nel processo.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperire i loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando puntualmente contenuti, modalità e durata della pubblicazione.
- Il termine assegnato per la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per il deposito della prova dell'adempimento possono essere qualificati come perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia all'istanza cautelare impedisce al giudice di esaminare in quella fase il fumus boni iuris e il periculum in mora, lasciando impregiudicata la valutazione dei profili di merito e delle eventuali questioni processuali.
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