Parere n. 148/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, e nei confronti di Ministero della Difesa - Comando Generale Arma Carabinieri, -OMISSIS-, avverso provvedimento n. prot. 416443/2-11 del 19 ottobre 2023 concernente giudizio di inidoneità della commissione per gli accertamenti psicofisici del comando gen. arma cc per presenza di -OMISSIS- in area del corpo non consentita;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi concernenti la legittimità dell'inidoneità e dell'esclusione, poiché il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Impugnazione del provvedimento di inidoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per il reclutamento di 3.763 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, per presenza di un segno sul braccio e sull'avambraccio in area del corpo non consentita.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 416443/2-11 del 19 ottobre 2023, con cui la commissione per gli accertamenti psicofisici lo ha giudicato inidoneo e lo ha escluso dal concorso ai sensi dell'art. 10 del bando, rilevando la presenza di un segno in area del corpo non consentita, visibile con ogni tipo di uniforme. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione di legge, illogicità, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza istruttoria e contraddittorietà rispetto alla certificazione medica prodotta dal ricorrente. Il Ministero della Difesa ha sostenuto la legittimità dell'esclusione, quale applicazione vincolata dell'art. 10, comma 7, del bando. Prima della decisione, il ricorrente ha comunicato la rinuncia alla prosecuzione del ricorso per sopravvenute vicende personali.
Osservazioni
Rinuncia alla prosecuzione del ricorso
La comunicazione del ricorrente dell'8 ottobre 2025, con cui è stato dichiarato il venir meno dell'interesse per sopravvenute evenienze personali, impone la pronuncia di improcedibilità del ricorso in applicazione del principio dispositivo, senza esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 10 del bando di concorso
La disposizione del bando disciplina gli accertamenti psicofisici previsti per il concorso.
art. 10, comma 7, del bando di concorso
puntuale e vincolata applicazione
Secondo il Ministero della Difesa, la disposizione costituisce il fondamento dell'esclusione per la presenza del segno in area del corpo non consentita.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente di non voler proseguire il giudizio per sopravvenuto venir meno dell'interesse comporta la pronuncia di improcedibilità.
- Quando il ricorrente comunica il venir meno dell'interesse alla decisione prima dell'esame del merito, il giudice consultivo deve dichiarare l'improcedibilità senza esaminare i motivi di ricorso.
Improcedibilità del ricorso contro l'esclusione da un concorso per allievi carabinieri
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il ricorso riguardava l'esclusione dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3.763 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale.
Provvedimento impugnato e vicenda concorsuale
Durante gli accertamenti psicofisici previsti dall'art. 10 del bando, il candidato era stato giudicato inidoneo dalla commissione medica. La valutazione era motivata dalla presenza di un segno in un'area del corpo non consentita, individuata nel braccio destro e nell'avambraccio destro, visibile con ogni tipo di uniforme. L'esclusione era stata formalizzata con il provvedimento prot. n. 416443/2-11 del 19 ottobre 2023.
Motivi del ricorso e posizione dell'amministrazione
Il ricorrente aveva dedotto violazione e falsa applicazione di legge, illogicità, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza istruttoria e contraddittorietà del giudizio rispetto alla certificazione medica prodotta.
Il Ministero della Difesa, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, aveva invece ritenuto legittima e dovuta l'esclusione, sostenendo che essa derivasse dall'applicazione puntuale e vincolata dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso. La presenza del segno era stata documentata fotograficamente nel corso della visita medica generale.
Rinuncia alla prosecuzione e valutazione del Consiglio di Stato
Con nota PEC dell'8 ottobre 2025, il legale rappresentante del ricorrente ha comunicato che il candidato non aveva più interesse alla prosecuzione del ricorso per sopravvenute evenienze personali.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale dichiarazione imponesse la pronuncia di improcedibilità. Il principio dispositivo è stato ritenuto applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di conseguenza, il Collegio non ha esaminato la legittimità dell'esclusione, né i motivi relativi alla valutazione sanitaria, alla motivazione, all'istruttoria o al travisamento dei fatti.
Esito
Il parere è stato reso nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
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