Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicati per il reato di rapina pluriaggravata. Due censure principali: 1) difetto di motivazione autonoma e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare riguardo all'identificazione del rapinatore basata su generiche indicazioni della persona offesa e di un testimone, senza considerare caratteristiche somatiche distintive del ricorrente (tatuaggio, cisti zigomatica), e senza adeguato esame dei capi di abbigliamento rinvenuti e della vicinanza cromatica del giubbotto; critica anche alla legittimità dell'individuazione fotografica ritenuta avvenuta senza la necessaria descrizione preliminare; 2) violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute con mera ripetizione delle argomentazioni del G.i.p. in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato basato solo sulla presunta spregiudicatezza del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero o non consentite (ricostruzione dei fatti e diversa valutazione delle prove) o manifestamente infondate. Sul punto della motivazione, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva richiamato e specificamente disatteso le deduzioni difensive in numerosi passaggi, fornendo valutazioni autonome e logiche sulle dichiarazioni della persona offesa e del teste, sulla compatibilità dei capi d'abbigliamento e del veicolo con le immagini delle telecamere e sull'alibi mendace, valutato come indizio a carico. Quanto all'individuazione fotografica, la Corte ha confermato che si tratta di prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p. e non è soggetta alle forme previste per la ricognizione di persona (art. 213 c.p.p.), dunque non era necessario che fosse preceduta da descrizione preliminare. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto fondata la prognosi del pericolo di reiterazione basata su modalita operative, personalità e contesto socio-ambientale del ricorrente. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, avendo la Corte ravvisato profili di colpa nella causa dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 a titolo di ammenda alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha applicato tale procedura per l'esame del ricorso.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2 (richiamato per effetto di successive modifiche)

    Riferimento formale per l'applicabilità delle norme procedurali relative alla trattazione scritta in Cassazione, come modificato dalla normativa di conversione citata.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    L'individuazione fotografica è qualificata come prova atipica che deve essere valutata con il criterio del libero apprezzamento del giudice; non è equiparabile automaticamente alla ricognizione personale e non richiede le stesse forme procedurali.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Disciplina la ricognizione di persona richiedendo specifiche forme (tra cui la descrizione preliminare), ma tali forme non sono obbligatorie per l'individuazione fotografica; pertanto l'assenza della descrizione preliminare non invalida automaticamente l'identificazione fotografica.

  • art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Consente misure cautelari per il pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione prognostica del Tribunale sulla base delle modalita della condotta, della personalità e del contesto socio-ambientale dell'indagato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del giudizio e la possibilita di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso quando ricorrano profili di colpa; applicata dalla Corte con condanna al pagamento delle spese e ammenda di euro 3.000.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa valutazione dei fatti o delle prove è generalmente inammissibile; la cassazione ammette censure solo per violazione di norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione nei termini giuridici stabiliti.
  • L'individuazione fotografica raccolta in fase d'indagine dalla polizia giudiziaria è una prova atipica: il suo valore probatorio è rimesso al libero apprezzamento del giudice e non è automaticamente invalidata dall'assenza di una descrizione preliminare come invece prevista per la ricognizione di persona.
  • Un alibi considerato artificioso o mendace può costituire un indizio a carico e venire valorizzato dal giudice nella valutazione della gravità indiziaria.
  • Per disporre o confermare misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione non è necessario provare che esistano opportunita immediate di nuove condotte: è sufficiente una valutazione prognostica fondata sulle modalita del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto dell'impugnazione ma anche condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di un'ammenda.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.