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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18896/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 154.414,40, riferiti da una fattura descritta come saldo per lavori eseguiti presso un cantiere per la costruzione di un hotel. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo che le opere indicate in fattura non fossero state eseguite dalla creditrice, che parte dei lavori fosse stata realizzata da altre imprese, che una parte fosse già stata pagata e che le lavorazioni successive fossero state svolte in subappalto e già compensate dalla subcommittente. In appello la società creditrice ha insistito sulla tesi dell’interposizione fittizia del subappaltatore e ha chiesto l’ammissione di interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio per dimostrare sia la simulazione del ruolo del terzo sia l’effettiva esecuzione e quantificazione delle opere. Con il ricorso per cassazione ha denunciato: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 2697 c.c. per la mancata ammissione delle prove richieste e per l’assenza di motivazione sulla loro superfluità o irrilevanza; 2) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la prova dell’interposizione fittizia e del diverso titolo delle somme ricevute, senza valutare le presunzioni dedotte e senza consentire la prova dei fatti allegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili e fondati i motivi, esaminati congiuntamente, limitatamente alle censure sulla mancata ammissione dell’interrogatorio formale e delle prove testimoniali. Ha rilevato che la sentenza d’appello era priva di una motivazione effettiva sul rigetto delle istanze istruttorie e, soprattutto, era intrinsecamente contraddittoria: da un lato negava la prova dei lavori e della simulazione; dall’altro, escludeva le prove richieste sulla base di elementi che assumeva incompatibili con l’esecuzione dei lavori, impedendo però alla parte di dimostrare anche un’esecuzione solo parziale delle opere, che sarebbe stata coerente con la tesi difensiva. La censura relativa alla consulenza tecnica è rimasta assorbita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La Corte ha ribadito che l’erronea intestazione del motivo non impedisce la riqualificazione del vizio denunciato se il contenuto del motivo consente di identificarlo chiaramente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della doglianza sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori e del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato sia come parametro della motivazione sia per censurare la totale mancanza di motivazione sul rigetto delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte evidenzia che il giudice di merito non può negare le prove richieste e poi fondare il rigetto sulla mancata dimostrazione dei fatti che quelle prove erano dirette a provare.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta prova presuntiva dell’interposizione fittizia e del diverso titolo delle somme ricevute.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l’apprezzamento delle prove e delle presunzioni.

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza di motivazione.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • L’erronea qualificazione formale del motivo di ricorso non ne comporta l’inammissibilità se dalla sua articolazione è chiaramente individuabile il vizio denunciato.
  • La motivazione della sentenza è nulla quando il giudice rigetta una domanda per mancanza di prova dopo avere respinto, senza adeguata spiegazione, istanze istruttorie non manifestamente inammissibili e rilevanti rispetto ai fatti da dimostrare.
  • Il giudice non può negare l’ingresso alle prove dirette a dimostrare l’esecuzione dei lavori e poi valorizzare come non provati proprio i fatti che quelle prove avrebbero dovuto accertare, perché ciò integra una contraddizione insanabile della motivazione.
  • Quando la parte deduce l’interposizione fittizia o la simulazione di un rapporto, il giudice deve confrontarsi con le prove richieste per accertare il fatto controverso e non può esaurire il ragionamento su un piano meramente assertivo.
  • Se la domanda riguarda anche un’esecuzione solo parziale delle prestazioni, il rigetto della prova non può essere giustificato con argomenti che escludano soltanto l’esecuzione integrale, poiché ciò preclude la dimostrazione della pretesa nei limiti effettivamente dovuti.

Come è indicizzato

MaterieProveAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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