Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/07/2024 n. 18658 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi («rottamazione-quater») prevista dalla legge n. 197/2022 e ha prodotto documentazione relativa ai pagamenti effettuati. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha però attestato che il debito sarebbe stato estinto soltanto con il pagamento integrale, sicché la definizione non risultava ancora perfezionata. La società aveva comunque assunto l’impegno a rinunciare al giudizio pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’adesione alla definizione agevolata e l’impegno a rinunciare al giudizio hanno fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione, pur non essendo ancora perfezionata la definizione mediante pagamento integrale. Non ha applicato la sospensione prevista durante il pagamento, ritenendola incompatibile con il giudizio di cassazione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. È stato escluso il pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell'art. 1, L. n. 197/2022, l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che "è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati", ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, evincendosi al contrario che il debito verrà estinto solo successivamente, all'integrale pagamento

    La definizione agevolata si perfeziona soltanto con l’effettivo pagamento delle somme dovute e con la produzione nel giudizio della relativa documentazione. Il semplice avvio della procedura non comporta quindi l’estinzione del debito né, nel caso esaminato, la sospensione del giudizio di cassazione.

  • Art. 1, comma 236, primo periodo, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell'art. 1, comma 236, L. n. 197/2022, secondo il quale "nelle more del pagamento delle somme dovute (i processi) sono sospesi dal giudice", deve piuttosto rilevarsi che l'avvenuta adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione

    La sospensione del processo prevista durante il pagamento non è applicabile al giudizio di cassazione secondo la decisione. L’adesione alla definizione agevolata e l’impegno a rinunciare al giudizio determinano invece la sopravvenuta carenza d’interesse e l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’adesione a una definizione agevolata non equivale al suo perfezionamento: quando la legge lo richiede, occorrono l’integrale pagamento e la documentazione dei versamenti nel giudizio.
  • Nel giudizio di cassazione, l’adesione alla definizione agevolata accompagnata dall’impegno a rinunciare può far venir meno l’interesse alla decisione e comportare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, anche se i pagamenti non sono ancora terminati.
  • L’inammissibilità sopravvenuta per carenza d’interesse non comporta, in questa fattispecie, il pagamento del doppio contributo unificato; la Corte ha inoltre compensato integralmente le spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.