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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07878/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che, aderendo a un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e a fronte della rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna con riduzione della pena secondo quanto concordato. Nel ricorso è stato dedotto vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che il giudice avrebbe dovuto rilevare cause di proscioglimento immediatamente evidenti. La Corte ha tuttavia ritenuto che tale censura fosse inammissibile perché la parte, avendo aderito al concordato in appello e rinunciato agli altri motivi, aveva già consumato il potere di contestazione su quel profilo, con effetti preclusivi anche in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'adesione al concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., accompagnata dalla rinuncia agli altri motivi di appello, comporta una preclusione processuale che si estende anche al giudizio di legittimità, rendendo non scrutinabili le questioni successivamente riproposte, inclusa quella relativa all'art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello attribuisce alle parti un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la riproposizione in cassazione delle questioni rinunciate.

  • art. 129 c.p.p.

    La censura sulla mancata immediata declaratoria delle cause di non punibilità è inammissibile se investe questioni già oggetto di rinuncia nell'ambito del concordato sulla pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'accordo sul trattamento sanzionatorio in appello, quando comporti rinuncia agli altri motivi, determina una preclusione che incide non solo sul giudizio di secondo grado ma anche sul successivo ricorso per cassazione.
  • Non possono essere riproposte in sede di legittimità le questioni oggetto di rinuncia nell'ambito del concordato sulla pena, neppure sotto forma di vizio di motivazione o di doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per effetto di una preclusione derivante da scelta dispositiva della parte, la Corte può decidere con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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