Sentenza del 10/06/2021 n. 775 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha notificato al notaio un avviso di liquidazione per recupero di imposta di registro in misura proporzionale (con riferimento alla ricognizione di debito risultante dall'"accordo di attuazione del piano di risanamento") ritenendo che l'atto fosse soggetto all'aliquota proporzionale prevista per gli atti dichiarativi; il notaio aveva invece registrato l'atto assoggettandolo all'imposta in misura fissa e ha impugnato l'avviso.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado: ha qualificato la "ricognizione di debito" (art. 1988 c.c.) come mera dichiarazione di scienza, priva di autonoma fonte di obbligazione e di contenuto patrimoniale autonomo; conseguentemente l'atto va assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (Tariffa, Parte II, art. 1 lett. b) e non all'imposta proporzionale (Tariffa, Parte I, art. 3 o altre aliquote residuali). Ha altresì precisato che solo se l'atto contenesse trasferimenti o costituzioni di diritti reali sarebbe dovuta l'imposta proporzionale; ha condannato l'amministrazione alle spese del grado di giudizio.
Norme richiamate
La ricognizione di debito è definita come dichiarazione del debitore che riconosce l'esistenza del debito e dispensa il creditore dall'onere della prova: ciò è stato interpretato dal Collegio come indice che si tratta di una dichiarazione di scienza e non di una nuova fonte di obbligazione.
DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico in materia di registro - TUR)
Tariffa allegata: Parte I art. 3; Parte II art. 1 lett. a) e lett. b); Parte I art. 9; art. 11; art. 20
La Tariffa non riporta espressamente la ricognizione di debito; il Collegio ha ritenuto che, in mancanza di specifica previsione e considerata la natura di dichiarazione di scienza, si applichi l'imposta fissa prevista dalla Parte II (art.1 lett. b). Ha escluso l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1% richiamata dalla Parte I art.3 e ha scartato l'applicazione della disciplina residuale proportionale (art.9) perché l'atto non ha autonomo contenuto patrimoniale.
Regio Decreto
RD 16 marzo 1942, n. 267 art. 67 comma 3 lett. d) (richiamato riguardo agli accordi di risanamento)
La scrittura oggetto del contendere era un "accordo di attuazione del piano di risanamento" richiamato dall'art. 67 RD 267/1942; il Collegio ha ritenuto che tali accordi, nella parte in cui contengono solo la ricognizione di debito, non comportino imposta proporzionale.
Normativa storica citata
RD n. 3269/1923 (cfr. riferimento storico)
Il precedente RD prevedeva espressamente la ricognizione del debito in tariffa come atto proporzionale; tale riferimento non è stato riprodotto nel DPR 131/1986, circostanza che ha contribuito al dubbio interpretativo risolto a favore dell'imposta fissa.
Massime di principio
- La "ricognizione di debito" che si limita a confermare l'esistenza di un rapporto preesistente e non crea né modifica obbligazioni o diritti patrimoniali autonomi viene qualificata come dichiarazione di scienza e, secondo orientamento consolidato, soggetta all'imposta di registro in misura fissa.
- Se l'atto contiene una nuova manifestazione di volontà che genera una nuova obbligazione, o prevede trasferimenti o costituzioni di diritti reali o disposizioni patrimoniali autonome, l'atto va assoggettato all'imposta proporzionale secondo la natura del contenuto patrimoniale (es. trasferimenti di beni, costituzione di diritti reali).
- In presenza di ambiguità sul contenuto patrimoniale dell'atto, i giudici esaminano la sostanza e gli effetti giuridici concreti: è determinante capire se l'atto autonomamente incide sulla posizione patrimoniale delle parti o si limita a ricognizione di rapporti già esistenti.
- La Tariffa del TUR va letta concretamente; l'assenza di una voce espressa non impedisce di qualificare un atto come soggetto a tassazione fissa se emerge che non vi è contenuto patrimoniale autonomo. Viceversa, la presenza di elementi patrimoniali autonomi avvantaggia l'applicazione della tassa proporzionale.
- Data la giurisprudenza contrastante, in casi simili esiste rischio contenzioso: per minimizzare il rischio fiscale le parti e i professionisti dovrebbero redigere l'atto con chiarezza sulla natura (ricognizione vs. nuova obbligazione) e indicare esplicitamente se l'atto intende introdurre nuove prestazioni o trasferimenti patrimoniali.
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