Sentenza del 10/06/2021 n. 2949 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Trasferimento fabbricato nei confronti di impresa che rivende entro tre anni - Ritardi nel rilascio del permesso di costruire - Scoperta archeologica -Soprintendenza - Blocco dei lavori - Eventi caratterizzati da imprevedibilità e inevitabilità - Causa di forza maggiore - Sussiste.(prima massima). Registro,Ipotecarie e Catastali - Impresa rivendente immobili - Fabbricato uso abitativo- Avvenuto acquisto - Imposta registro agevolata 1% - Imposte ipo-catastalifisse - Fruizione agevolazioni fiscali - Permesso costruire - Ritardatorilascio - Rileva - Lavori costruzione - Blocco Sovrintendenza - Rileva -Permesso costruire - Richiesta proroga - Rileva - Ultimazione lavori - Terminelegale triennale - Mancato rispetto - Causa forza maggiore - Sussiste -Agevolazioni fiscali - Illegittimità revoca - Consegue.(seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disconoscimento dell'agevolazione fiscale applicata all'atto di compravendita del 28/02/2013 (registrazione 01/03/2013) che aveva fruito della tassazione di registro all'1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, perché l'impresa rivenditrice non aveva trasferito gli immobili entro il termine triennale previsto dalla normativa. L'Amministrazione aveva emesso avviso di liquidazione il 14/12/2017 (notificato 18/12/2017) recuperando l'imposta e sanzioni per il mancato rispetto della condizione di rivendita entro 3 anni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l'appello dell'impresa. Ha ritenuto provati i ritardi non imputabili alla società: ritardo nel rilascio del permesso di costruire (permesso rilasciato il 19/06/2014), successiva scoperta archeologica che determinò il blocco dei lavori imposto dal MIBACT (comunicazioni, richieste di nulla osta, rilascio di nulla osta definitivo il 19/05/2017) e la conseguente richiesta e concessione della proroga del permesso per il triennio 18/09/2017-18/09/2019. Tali eventi sono stati qualificati come causa di forza maggiore (non imputabilità, inevitabilità, imprevedibilità) che ha impedito il rispetto del termine triennale, con la conseguente illegittimità del disconoscimento e l'annullamento dell'avviso di liquidazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 131/86, art. 1, Tariffa Parte Prima, sesto periodo
Prevede la tassazione agevolata (registro 1% e imposte ipotecarie/catastali fisse) per trasferimenti di fabbricati abitativi effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto principale la rivendita di beni immobili, a condizione che l'impresa dichiari di trasferirli entro tre anni; qui l'interpretazione applicata è che la perdita dell'agevolazione può essere esclusa se il mancato trasferimento è giustificato da causa di forza maggiore.
DPR 633/72, art. 10, primo comma, 8-bis
Riferimento alla disciplina dell'esenzione IVA per trasferimenti di fabbricati abitativi e quindi al contesto normativo dell'atto; utilizzato per inquadrare la fattispecie sottoposta ad agevolazione.
c.c., art. 2697
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: chi deduce un fatto deve provarlo. In sede di giudizio il contribuente ha fornito documentazione atta a provare i ritardi e i blocchi dei lavori.
d.lgs. 472/97, art. 5
Norma del procedimento sanzionatorio tributario: richiamata a corollario delle contestazioni di recupero imposte e sanzioni; la sua applicazione è stata valutata alla luce dell'esistenza della causa di forza maggiore.
d.lgs. 472/97, art. 6, comma 5
Riguarda la determinazione delle sanzioni e gli eventuali criteri di riduzione o esclusione in presenza di cause non imputabili al contribuente; pertinente per valutare la legittimità dell'imposizione dei recuperi e sanzioni.
Massime di principio
- La mancata rivendita entro il termine previsto per fruire di agevolazioni fiscali può essere giustificata se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore: l'evento deve essere non imputabile al contribuente, inevitabile e imprevedibile.
- Ritardi nel rilascio del permesso di costruire e sospensioni dei lavori imposte dalla Sovrintendenza (es. scoperta archeologica) sono circostanze che, adeguatamente documentate, possono costituire causa di forza maggiore.
- Il contribuente deve documentare in modo puntuale le date rilevanti (richieste di permesso, rilascio permesso, comunicazioni di inizio lavori, comunicazioni/dinieghi/solleciti con la Soprintendenza o MIBACT, nulla osta parziali/definitivi, richieste di proroga) per provare la non imputabilità del ritardo.
- Se l'amministrazione emette un avviso di recupero mentre il cantiere è ancora bloccato o immediatamente dopo la rimozione dell'impedimento, il giudice può ritenere illegittimo il recupero se il contribuente ha ottenuto la proroga necessaria e il ritardo è effettivamente causato da forza maggiore.
- L'onere della prova sulla sussistenza dell'impedimento grava sul soggetto che lo invoca, ma la produzione di atti amministrativi (permessi, nulla osta, comunicazioni) è generalmente decisiva per la valutazione del giudice.
- In casi analoghi, è utile chiedere formalmente proroghe dei termini (permesso di costruire) e conservare la corrispondenza con le autorità competenti; tali atti rafforzano la posizione difensiva contro eventuali accertamenti.
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