Sentenza del 10/06/2021 n. 473 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito all'esigibilità delle accise per prodotti "immessi in consumo" in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro privi di valida documentazione ai fini della riscossione delle accise. Rinvio pregiudiziale - Regime generale delle accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 33, paragrafo 3 - Prodotti "immessi in consumo" in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro - Persona debitrice delle accise divenute esigibili per tali prodotti - Persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti in un altro Stato membro - Trasportatore dei prodotti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'esigibilità delle accise per birra "immessa in consumo" in un altro Stato membro e detenuta per scopi commerciali nel Regno Unito senza documentazione amministrativa valida (CRA). HMRC aveva notificato a WR un avviso di accertamento per l'accisa ritenendo che la circolazione non fosse avvenuta in regime di sospensione; WR, trasportatore per conto terzi, sosteneva di essere un "agente incolpevole" privo di diritto, interesse o possibilità di verificare il CRA.
La decisione
La Corte di Giustizia (C-279/19) ha interpretato l'art. 33, par. 3, della direttiva 2008/118/CE nel senso che la persona che è in possesso materiale di prodotti soggetti ad accisa nel momento in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro di detenzione è debitrice dell'accisa, anche se non ha alcun diritto o interesse sui prodotti e non è a conoscenza né della natura sogGETTA ad accisa né dell'esigibilità. Di conseguenza la giurisprudenza comunitaria chiarisce che un trasportatore in tali condizioni può essere ritenuto debitore dell'accisa; ciò legittima l'azione dell'amministrazione (HMRC). La Corte ha inoltre ricordato che lo Stato o il diritto nazionale può prevedere azioni di regresso tra soggetti obbligati.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE - art. 33, par. 3
"Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro."
La Corte interpreta "detiene" come possesso materiale indipendentemente dal diritto di proprietà o da un interesse economico; chi materialmente detiene i prodotti quando l'accisa diviene esigibile è debitore, senza requisito di conoscenza o responsabilità colposa.
Direttiva 2008/118/CE - art. 7 (momento di esigibilità)
"L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo... la detenzione fuori da un regime di sospensione..."
L'accisa diviene esigibile al momento in cui i prodotti sono detenuti fuori dal regime di sospensione senza applicazione dell'accisa; da quel momento il debitore è individuato secondo le regole della direttiva.
Direttiva 2008/118/CE - art. 8
"Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è: ... b) per quanto riguarda la detenzione ... la persona che detiene i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione;"
Conferma che la detenzione materiale crea responsabilità e che più soggetti possono essere responsabili in solido; a differenza di altre fattispecie (irregolarità nella circolazione) non è previsto un requisito di conoscenza.
Direttiva 2008/118/CE - art. 21 (EMCS e documento amministrativo elettronico)
"La circolazione ... è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico..."
La validità del documento elettronico (CRA) è condizione per considerare la circolazione in sospensione; l'assenza o l'invalidità rendono l'accisa esigibile nello Stato di detenzione.
Regolamento del Regno Unito Excise Goods (Holding, Movement and Duty Point) Regulations 2010 - art. 13
"Se i prodotti ... già immessi in consumo in un altro Stato membro sono detenuti per scopi commerciali nel Regno Unito ... il debitore dell'accisa è: a) colui che effettua la consegna; b) colui che detiene i prodotti per la consegna; oppure c) colui al quale i prodotti sono consegnati."
La normativa nazionale individua analogamente come debitori i vari soggetti coinvolti nella detenzione/consegna; la Corte UE ha confermato che tale individuazione è compatibile con la direttiva se interpretata secondo il possesso materiale.
Massime di principio
- Il concetto di "detenzione" ai fini dell'accisa va inteso come possesso materiale al momento dell'esigibilità, indipendentemente da proprietà, interesse economico o conoscenza: chi materialmente ha le merci può essere ritenuto debitore.
- La responsabilità può ricadere sul trasportatore/agente anche se "incolpevole"; pertanto gli operatori del trasporto internazionale devono adottare misure preventive (verifica documentazione CRA/EMCS, clausole contrattuali di indennizzo, assicurazioni).
- La regolarità della circolazione in regime di sospensione dipende dalla presenza e validità del documento amministrativo elettronico (CRA); l'assenza o l'invalidità rende l'accisa esigibile nello Stato di detenzione.
- Gli Stati membri e gli operatori possono prevedere rimedi interni di regresso: chi paga l'accisa per effetto della responsabilità può agire contro il reale responsabile/fornitore una volta individuato.
- Per minimizzare rischi, i trasportatori dovrebbero richiedere al mittente e al destinatario garanzie scritte sulla validità del CRA, accesso o prova della prenotazione EMCS e procedure interne per segnalare anomalie alle autorità.
- La lotta contro frodi ed evasione è un obiettivo diretto della direttiva: le regole sono interpretate in senso da facilitare la riscossione e prevenire vuoti di responsabilità tra Stati membri.
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