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Ordinanza

Ordinanza n. 2078/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’ordinanza n. -OMISSIS- datata 12/05/2026, successivamente notificata, del Dirigente del IV Dipartimento del detto Comune recante “Accertamento inottemperanza ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4/bis, D.P.R. 08 giugno 2001, n. 380”; 2) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso, e, segnatamente: (a) del verbale della Polizia municipale del 28/04/2026, richiamato nella predetta ordinanza, di accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunta demolizione.

Giustizia amministrativa202604145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e contestuale ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale del 12 maggio 2026 recante l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e l’ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi, tra cui il verbale della Polizia municipale del 28 aprile 2026, concernente l’accertamento dell’inottemperanza. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dà atto soltanto del pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla ricorrente e della necessità di approfondire le questioni nella fase di merito.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto l’istanza cautelare nei limiti della delibazione sommaria propria della fase cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza comunale impugnata. La misura è stata disposta considerando il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla ricorrente, il bilanciamento dei contrapposti interessi e la necessità di un approfondimento delle questioni controverse nella sede di merito. La trattazione del merito è stata fissata per il 10 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione

    La norma è richiamata quale base dell’accertamento comunale dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Sanzione amministrativa pecuniaria

    La norma è richiamata quale base dell’ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente all’inottemperanza.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta e accordata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti dell’atto impugnato quando il ricorrente allega un pregiudizio grave e irreparabile e il bilanciamento degli interessi contrapposti rende preferibile la sospensione nelle more dell’approfondimento delle questioni di merito.
  • La sospensione cautelare è adottata sulla base di una delibazione sommaria e non comporta una definizione anticipata delle questioni di legittimità dell’atto, che restano riservate alla successiva trattazione di merito.
  • L’ordinanza comunale che accerta l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 può essere oggetto di tutela cautelare mediante sospensione dei suoi effetti, ove ricorrano i presupposti cautelari.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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