Sentenza del 18/12/2015 n. 25486 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato i ricavi della società sulla base degli studi di settore, applicando una percentuale di ricarico dell'1,55% e irrogando le conseguenti sanzioni; il maggior reddito era imputato per trasparenza ai soci. Società e soci avevano contestato i presupposti dell'accertamento, l'esistenza di una grave incongruenza e la motivazione della percentuale di ricarico. Avevano inoltre dedotto l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e indicato circostanze specifiche che avrebbero spiegato i minori ricavi: il decesso del titolare, la difficoltà dei figli nel proseguire i risultati commerciali precedenti e la concorrenza di prodotti asiatici a basso prezzo. La Commissione tributaria aveva rideterminato il ricarico all'1,35%, ma non aveva esaminato l'omesso contraddittorio; la CTR aveva poi rigettato l'appello. In Cassazione i contribuenti hanno proposto cinque motivi; il primo e il terzo riguardavano l'irrilevanza attribuita dalla CTR alla mancata convocazione per il contraddittorio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo erroneo non considerare l'omesso contraddittorio in un accertamento fondato sugli studi di settore. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l'Ufficio avesse ritualmente invitato i contribuenti e valutare le ragioni concrete che questi avrebbero potuto far valere sul merito dell'accertamento. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione; non è stata quindi definita in via definitiva la quantificazione dei ricavi o delle sanzioni.
Norme richiamate
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
Negli accertamenti standardizzati mediante studi di settore, lo scostamento dagli standard non basta da solo a fondare la presunzione: occorre il contraddittorio obbligatorio con il contribuente. La Corte richiama questo principio, stabilito dalle Sezioni Unite, per censurare la mancata verifica dell'invito nella fase procedimentale.
Massime di principio
- Quando l'accertamento è fondato sugli studi di settore, l'Ufficio deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale; il giudice deve verificare che l'invito sia stato rivolto al contribuente.
- Nel contraddittorio il contribuente può esporre elementi specifici relativi alla propria attività e al periodo accertato. Se li ha dedotti, il giudice deve considerarli nel valutare l'applicabilità dello standard al caso concreto.
- La motivazione dell'accertamento non può limitarsi a rilevare lo scostamento: deve spiegare perché lo standard è concretamente applicabile e perché le contestazioni del contribuente non sono state accolte.
- L'omessa partecipazione del contribuente al contraddittorio, se ritualmente invitato, non impedisce l'impugnazione né limita le prove deducibili davanti al giudice, ma può essere valutata nel quadro probatorio.
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