Sentenza n. 20/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria, prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale a carico dell’impresa individuale “-OMISSIS-” è stata emessa l’informazione prefettizia di carattere interdittivo ai sensi dell’art. 91 e 100 del Decreto legislativo n. 159/2011” (all. 1); - del provvedimento emesso dal Comune di -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale, all’impresa individuale “-OMISSIS-” è stata revocata la licenza commerciale n.-OMISSIS- (all. 2); - di ogni altro atto presupposto connesso o dipendente da quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Reggio Calabria e conseguente revoca della licenza commerciale da parte del Comune
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva e la conseguente revoca della licenza commerciale. Ha dedotto, in sintesi: la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, poiché l’informativa sarebbe stata adottata circa undici mesi dopo l’invito al contraddittorio e la Prefettura avrebbe dovuto rinnovare tale invito; il difetto di motivazione e di istruttoria per non avere valutato l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis; l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 per la mancata valutazione dell’incidenza dell’interdittiva sui mezzi di sostentamento del titolare e della sua famiglia, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 180/2022; l’assenza di attualità del pericolo di infiltrazione, in quanto i fatti e i precedenti riferiti a familiari del ricorrente erano risalenti nel tempo, alcuni soggetti erano stati assolti e il ricorrente non risultava partecipe dell’organizzazione criminale. Ha inoltre contestato l’erronea interpretazione di intercettazioni e circostanze familiari, sostenendo di essere vittima di richieste estorsive e non soggetto contiguo alla criminalità organizzata.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al contraddittorio, ha ritenuto sufficiente la rituale trasmissione dell’invito previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 all’indirizzo PEC risultante dalla visura camerale. Tale avviso non costituisce comunicazione di avvio del procedimento, ma impone il confronto con il destinatario dopo che l’istruttoria è stata in larga parte svolta e prima della scelta tra interdittiva e prevenzione collaborativa. La Prefettura non era quindi tenuta a rinnovarlo per il solo decorso del termine, anche perché il ricorrente non aveva presentato osservazioni né indicato quali ulteriori deduzioni avrebbe formulato. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 94-bis, poiché l’interdittiva esplicitava le ragioni della non occasionalità dell’agevolazione mafiosa e dell’impossibilità di un favorevole percorso di bonifica, considerate anche la natura individuale dell’impresa e l’impossibilità di adottare modelli organizzativi ai sensi della l. n. 231/2001. La censura relativa ai mezzi di sostentamento è stata ritenuta infondata e la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale manifestamente inammissibile: l’art. 94.1 del Codice antimafia, introdotto dal d.l. n. 48/2025, è successivo all’atto impugnato e, in applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità dell’interdittiva deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione. La nuova disciplina può tuttavia consentire al destinatario di un’informativa anteriore di chiedere al Prefetto la limitazione degli effetti interdittivi. Infine, il giudizio prognostico prefettizio è stato ritenuto non illogico, alla luce della vicenda estorsiva risultante dalle intercettazioni e dei rapporti familiari con soggetti gravati da precedenti per criminalità organizzata. Per l’interdittiva non è necessaria la prova della partecipazione dell’impresa al sodalizio mafioso, essendo sufficiente un pericolo di infiltrazione o controllo anche nella forma della contiguità soggiacente. L’assoluzione di un familiare, l’assenza di frequentazione e la mancata partecipazione del ricorrente all’ultima operazione di polizia non escludevano il rischio desunto dal quadro indiziario complessivo. Le spese sono state integralmente compensate per il mancato deposito di difese scritte da parte dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’avviso previsto dalla disposizione garantisce il contraddittorio nella fase avanzata del procedimento di rilascio dell’informazione antimafia; la sua rituale trasmissione non deve essere rinnovata per il solo decorso del termine di conclusione del procedimento.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le misure di prevenzione collaborativa costituiscono un possibile esito alternativo all’interdittiva, ma la Prefettura deve motivare la loro non praticabilità quando il quadro istruttorio evidenzi la non occasionalità dell’agevolazione mafiosa e l’assenza di concrete possibilità di bonifica.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione, introdotta successivamente all’adozione dell’atto impugnato, impone al Prefetto di valutare se l’interdittiva determini la perdita dei mezzi di sostentamento del titolare di impresa individuale e della sua famiglia; non incide retroattivamente sulla legittimità di un’informativa già adottata.
art. 67, comma 1, d.lgs. 159/2011
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La nuova disciplina consente, in presenza della perdita dei mezzi di sostentamento, di valutare l’esclusione di uno o più divieti e decadenze previsti dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’avviso previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 non equivale alla comunicazione di avvio del procedimento, ma costituisce una forma di contraddittorio successiva all’avvio e alla sostanziale istruzione del procedimento interdittivo; una volta ritualmente ricevuto, non deve essere rinnovato per il solo decorso del termine procedimentale.
- La censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale richiede un interesse concreto: il destinatario deve almeno indicare quali osservazioni o elementi avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione e, se già presentati, che essi non siano stati valutati.
- L’interdittiva antimafia deve esplicitare le ragioni per cui non risultano praticabili le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis, soprattutto quando l’amministrazione esclude la non occasionalità dell’agevolazione mafiosa e rileva l’assenza di concrete possibilità di bonifica dell’impresa.
- La legittimità di un’informazione antimafia deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione; una novella successiva non può imporre retroattivamente nuovi presupposti di legittimità, ferma la possibilità di utilizzare gli strumenti eventualmente introdotti dalla disciplina sopravvenuta.
- L’interdittiva antimafia non richiede la prova della partecipazione dell’impresa al sodalizio criminale: è sufficiente un quadro indiziario complessivo, non illogico né implausibile, da cui emerga un rischio di infiltrazione o controllo anche nella forma della contiguità soggiacente.
- Nel giudizio prognostico antimafia possono assumere rilievo congiunto vicende estorsive, rapporti familiari con soggetti gravati da precedenti di criminalità organizzata e dinamiche di pressione o condizionamento, anche se il destinatario non è indagato nell’operazione più recente e non risultano provati rapporti di frequentazione diretta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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