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Ordinanza

Ordinanza n. 569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00157/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto il ricorso contro una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare di un'azienda agricola aveva impugnato davanti al TAR Piemonte una cartella di pagamento di € 185.249,31, emessa per prelievo latte riferito alle campagne lattiere dal 1996/1997 al 2000/2001. Il TAR aveva accolto il ricorso. AGEA e il Ministero hanno proposto appello. Prima dell'udienza pubblica, l'appellato ha chiesto il rinvio della discussione per consentire l'istruttoria e la definizione transattiva della controversia mediante l'organismo di composizione istituito dall'art. 10-ter del d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, per le posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di rinvio e ha rimesso al Presidente titolare della Sezione la fissazione della nuova udienza. Ha ritenuto sussistente il caso eccezionale previsto dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., poiché la definizione immediata dell'appello avrebbe potuto compromettere la possibilità di accedere al meccanismo transattivo previsto dall'art. 10-ter del d.l. 69/2023. Tale disposizione consente all'organismo collegiale istituito presso il Ministero di definire transattivamente le posizioni debitorie pendenti relative al prelievo supplementare dal 1995/1996 al 2008/2009; il comma 4 richiama espressamente i contenziosi pendenti. Il rinvio è stato disposto senza fissare contestualmente una data, non essendo prevedibile la durata della procedura conciliativa. È stato inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità dell'appellato ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023

    «Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; «l'organismo [...] ha il potere di definire in via transattiva [...] le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare [...] dal 1995/1996 al 2008/2009»; il comma 4 si riferisce ai «contenziosi [...] pendenti»

    La procedura transattiva riguarda le posizioni debitorie pendenti connesse al prelievo supplementare lattiero-caseario; la pendenza del contenzioso costituisce presupposto rilevante per l'accesso al meccanismo.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il rinvio della causa in presenza di un caso eccezionale; il pregiudizio alla possibilità di accedere alla procedura transattiva prevista dalla legge integra tale situazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La definizione immediata di un giudizio può essere rinviata, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., quando rischi di compromettere l'accesso delle parti a una procedura transattiva o conciliativa istituita dalla legge e subordinata alla pendenza del contenzioso.
  • Quando la legge istituisce un organismo amministrativo con potere di definire transattivamente determinate posizioni debitorie e collega tale procedura ai contenziosi pendenti, il giudice deve considerare l'esigenza di preservare concretamente la pendenza del giudizio fino alla conclusione dell'istruttoria conciliativa.
  • Se la durata della procedura conciliativa non è prevedibile, il rinvio può essere disposto rimettendo al presidente della sezione la successiva fissazione dell'udienza, senza indicare immediatamente una nuova data.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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