Cassazione Civile, Ordinanza n. 35391/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ex art. 1, comma 197, L. n. 197/2022 e della successiva adesione dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di estinzione. Ritenuti sussistenti i presupposti, dichiara estinto il giudizio di cassazione. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per la rideterminazione di maggior reddito relativo agli anni 2009, 2010 e 2011 ai fini IRES, IVA e IRAP. La CTP aveva annullato parzialmente gli atti; la CTR Toscana aveva respinto l’appello dell’Agenzia e accolto l’appello incidentale della contribuente. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, ma il testo dell’ordinanza non ne riporta il contenuto, perché la definizione della lite interviene prima della decisione nel merito. La società resistente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti prevista dalla legge n. 197/2022, depositando domanda e quietanza del versamento della prima rata e chiedendo l’estinzione del giudizio; l’Agenzia ha aderito alla richiesta.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
definizione agevolata di lite tributaria pendente
l’adesione alla definizione agevolata, comprovata da domanda e versamento della prima rata, consente di chiedere e ottenere l’estinzione del giudizio pendente.
Massime di principio
- Quando la parte interessata dimostra di avere aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente prevista dalla legge speciale, e la controparte aderisce alla richiesta, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa statuizione desumibile dal testo della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35242/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35252/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35254/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35255/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35257/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35259/2023 del 18/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →