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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22611/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il riesame proposto da Marco Zummo avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo del complesso aziendale della societa KBSS s.r.l. Zummo, già amministratore delegato, denunciava violazione di legge (artt. 322, 324, 546, 591 c.p.p.) sostenendo di essere legittimato a proporre il riesame ed affermando che la revoca del sequestro, disposta congiuntamente alla misura interdittiva, avrebbe comportato la caducazione della misura interdittiva stessa; richiamava inoltre l'orientamento delle Sezioni Unite che riconosce la legittimazione dell'indagato quando ricorra un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha ritenuto che Zummo non abbia specificamente allegato l'interesse concreto e attuale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Calvarese). La Corte ha precisato che l'eventuale revoca del sequestro non determina automaticamente la caducazione della misura interdittiva, essendo le due misure autonome e fondate su presupposti diversi, e che la mera qualità di indagato non è sufficiente a fondare l'interesse necessario all'impugnazione. Inoltre è stata richiamata l'assenza di legittimazione in mancanza di poteri di rappresentanza formale dell'ente e l'esistenza di analoga impugnazione già proposta dal legale rappresentante della società. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in rapporto alle impugnazioni del riesame; la Corte valorizza la necessità del requisito dell'interesse all'impugnazione ai sensi della disciplina delle impugnazioni penali

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme contestate; la decisione sottolinea che la legittimazione all'impugnazione non può essere desunta da una presunta rappresentanza di fatto dell'ente senza formale titolarità

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nel motivo di ricorso; la Corte ha valutato il requisito dell'interesse all'impugnazione secondo i criteri di ammissibilità delle impugnazioni

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso; utilizzato per contestare vizi nella pronuncia impugnata ma valutato in combinato con il principio dell'interesse concreto e attuale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'irrogazione delle spese processuali e per il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Sez. U., n. 7983 del 25/09/2025 (Calvarese)

    Sezioni Unite richiamata nella decisione

    Principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame anche se priva del diritto alla restituzione, purché alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione; la Corte qui precisa che l'interesse deve essere specificamente allegato e riferirsi all'eliminazione di un pregiudizio riguardante situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, non alla mera prospettiva di esito favorevole sul merito del provvedimento cautelare

Massime di principio

  • Per proporre il riesame avverso un sequestro preventivo, anche la persona sottoposta a indagini deve specificamente allegare un interesse concreto e attuale collegato alla rimozione del vincolo; la sola qualifica di indagato non è sufficiente.
  • La revoca del sequestro non determina automaticamente la caducazione di una misura interdittiva personale: misure reali e misure personali sono autonome e fondate su presupposti distinti.
  • La legittimazione ad impugnare in nome e per conto di una società spetta al suo legale rappresentante con poteri formali; non si può sostituire tale legittimazione con una presunta rappresentanza di fatto del precedente amministratore.
  • Se un altro soggetto legittimato (es. il legale rappresentante della società) ha già proposto identica impugnazione, l'impugnazione proposta da un soggetto privo di interesse concreto è più facilmente dichiarabile inammissibile per difetto di interesse.
  • La mancata specificazione dell'interesse concreto in ricorso determina l'inammissibilità e può comportare condanna alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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