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Sentenza

Sentenza n. 1034/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di annullamento parziale dell'autorizzazione alla CIGS per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale n. 317 del 17 febbraio 2023, con il quale era stato parzialmente annullato, limitatamente al periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022, il precedente decreto dell'11 febbraio 2021 che aveva approvato il programma di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e autorizzato la CIGS dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022. La ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento, degli atti connessi e consequenziali, nonché l'accertamento del proprio diritto all'approvazione del programma e al riconoscimento della CIGS anche per il periodo annullato.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato il decreto direttoriale n. 922 del 9 giugno 2023, con il quale ha annullato il provvedimento impugnato e ha ripristinato integralmente l'efficacia dell'autorizzazione alla CIGS originariamente disposta con il decreto dell'11 febbraio 2021, per l'intero periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022. Poiché la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo non più necessario pronunciarsi sull'oggetto della controversia. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche in considerazione del tempestivo annullamento del provvedimento da parte dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 25-bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 148/2015

    È la disposizione richiamata nel decreto originario per l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e l'autorizzazione della CIGS; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione annulla il provvedimento impugnato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione annulla il provvedimento impugnato e adotta una misura che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo non necessaria una pronuncia sul merito della legittimità dell'atto originario.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio deriva dall'annullamento tempestivo del provvedimento impugnato da parte dell'Amministrazione e dalla conseguente piena soddisfazione della pretesa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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