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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14732/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente generiche e aspecifiche le doglianze difensive. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di revoca dell'ordinanza del 4 marzo 2021 che aveva disposto la revoca di un indulto precedentemente concesso. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento posto a base della revoca dell'indulto non fosse riferibile a lui perché recava un nominativo diverso. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla data del provvedimento richiamato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure generiche e prive di specificità, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva fondato la decisione sull'identità personale del soggetto desumibile dal codice univoco identificativo (CUI) risultante dal confronto tra i provvedimenti, elemento idoneo a identificare in modo certo il destinatario, e che il riferimento al provvedimento di cumulo serviva soltanto a univocamente identificare il ricorrente, senza incidere sull'effettiva individuazione della persona.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, l'identificazione del soggetto destinatario di un provvedimento può essere validamente desunta da elementi univoci come il codice univoco identificativo, se idonei a collegare in modo certo i diversi atti tra loro.
  • Le censure di ricorso in cassazione devono essere specifiche e puntualmente confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; doglianze assertive, generiche o non pertinenti sono inammissibili.
  • Un richiamo ad atti precedenti o a dati formali del provvedimento non è decisivo se la motivazione impugnata chiarisce che tale richiamo è funzionale alla sola identificazione del soggetto e non incide sull'accertamento della sua effettiva riferibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, si applica la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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