Cassazione Penale, Sentenza n. 34779/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su un unico motivo: errore di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente sosteneva che la nuova formulazione dell'art. 131-bis (d.lgs. n.150/2022), applicabile retroattivamente in bonam partem, estende la causa anche ai reati per i quali la pena detentiva ha un minimo non superiore a due anni, sicché il reato contestato (art. 2 d.lgs. n.74/2000, fatto commesso il 12/09/2015, elementi passivi fittizi euro 9.980 con evasione di euro 2.745) rientrerebbe nella soglia e la causa dovrebbe essere valutata
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto di diritto. Ha ritenuto che l'art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n.150/2022 (entrato in vigore il 30/12/2022), è norma sostanziale beneficiaria applicabile retroattivamente ai procedimenti pendenti e che la precedente limitazione (massimo cinque anni) richiamata dalla Corte d'appello non è più rilevante. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio sul punto, con libertà di esito. Contestualmente ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento definitivo della responsabilità penale (art. 624 c.p.p.)
Norme richiamate
se, come nel caso di specie, l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis)
La fattispecie contestata rientra nella cornice edittale il cui minimo della pena è pari a un anno e sei mesi; quindi, alla luce della modifica di cui al d.lgs. n.150/2022, può rientrare nella soglia prevista per l'applicazione dell'art. 131-bis
la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, come novellata dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni
La Corte ha ritenuto che la modifica introduce una soglia di pena minima (due anni) e che, trattandosi di norma sostanziale favorevole, la stessa si applica retroattivamente ai procedimenti pendenti
modifica l'art. 131-bis, consentendo l'applicazione della causa di non punibilità per reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (entrata in vigore 30/12/2022)
La modifica ha ampliato il campo di applicazione dell'art. 131-bis e la Corte ne ha riconosciuto la retroattività in bonam partem
La norma è richiamata per affermare che l'annullamento in Cassazione non ha inciso sull'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'imputato
Massime di principio
- Le modifiche normative sostanziali favorevoli (in bonam partem) si applicano retroattivamente anche ai procedimenti pendenti; se la nuova soglia di pena include il reato, il giudice deve riesaminare l'applicabilità dell'art. 131-bis
- L'accertamento di responsabilità penale già divenuto definitivo in Cassazione resta irrevocabile in ordine al fatto, ma la valutazione sulla causa di non punibilità può essere rinnovata e può incidere sull'estinzione della punibilità o sulle conseguenze sanzionatorie
- In casi simili la difesa deve proporre espressamente la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis aggiornato e il giudice di merito, se investito della questione a seguito di rinvio, dovrà valutare la particolare tenuità del fatto alla luce della nuova soglia
- La quantificazione dell'ammontare degli elementi oggetto del reato (qui elementi passivi fittizi ed evasione) è essenziale per stabilire l'inquadramento edittale e verificare se il reato rientri nella soglia prevista dalla normativa favorevole
- La Corte d'appello che, alla luce della novella, rifiuti l'applicazione della causa di non punibilità per motivi di interpretazione del precedente testo normativo può essere cassata: il giudice deve aggiornare il parametro di riferimento alla normativa vigente
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