Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42656/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato il ricorrente colpevole per omissione di lavori su edificio pericolante (artt. 110 e 677, comma 3, c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) contraddittorietà ed illogicità della motivazione perché il Tribunale aveva indicato come pericolante un immobile di proprietà di terzi mentre Cacciabaudo era proprietario di diversi subalterni ubicati in altro sito e non interessati dal degrado; (ii) violazione di legge perché non può essere ritenuto responsabile chi non è proprietario dell'immobile pericolante e dunque non ha potere di intervenire; (iii) estinzione del reato per prescrizione in relazione alla data di accertamento (10/06/2015).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati: la sentenza impugnata presenta lacune e contraddizioni su chi fosse il proprietario dell'edificio pericolante e non chiarisce se l'immobile di Cacciabaudo fosse effettivamente interessato dal pericolo. Poiché il reato di cui all'art. 677, comma 3, c.p. si realizza in capo al proprietario dell'edificio che non provvede alla rimozione del pericolo, la carenza istruttoria ha determinato l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo in diversa composizione per colmare le lacune. Il terzo motivo (prescrizione) è stato invece rigettato: la contravvenzione contestata è qualificata come reato permanente e la prescrizione non è maturata fintantoché il pericolo persiste; la permanenza si interrompe solo con la cessazione del pericolo per fatto dell'obbligato, per altra causa o con la pronuncia di sentenza di primo grado se la condotta si protrae nel procedimento.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 3, cod. pen.

    Prevede la responsabilità del proprietario di edifici o costruzioni che minacciano rovina per omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità; l'obbligo sorge indipendentemente da provvedimenti amministrativi e l'ignoranza dello stato di pericolo non esclude la responsabilità.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla partecipazione al reato (concorso di persone). Qui richiamata per la contestazione connessa all'art. 677, indicando che l'imputazione è stata formulata anche ricorrendo alla disciplina della concorso.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola i termini di prescrizione. Nel caso di reato permanente la Corte ha ritenuto che il termine non decorra fino alla cessazione del pericolo; pertanto la richiesta di estinzione per prescrizione è infondata quando il pericolo perdura.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003 (Milesi)

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'obbligo del proprietario di provvedere ai lavori sorge indipendentemente da provvedimenti coattivi della pubblica amministrazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 233 del 21/11/2007 (Aversano)

    Conferma il principio che la mancata esecuzione dei lavori è sanzionabile anche in assenza di diffida amministrativa, essendo l'obbligo di diligenza del proprietario autonomo.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018

    Precisazione sul carattere permanente della contravvenzione per omissione di lavori su edifici pericolanti: la consumazione perdura fino alla cessazione del pericolo e ciò incide sul decorso della prescrizione.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di cui all'art. 677, comma 3, c.p. occorre dimostrare che l'immobile pericolante sia di proprietà dell'imputato: la prova della titolarità e della coincidenza catastale/ubicazione è cruciale.
  • L'obbligo di eseguire i lavori necessari per eliminare il pericolo sorge indipendentemente da diffide o provvedimenti amministrativi: l'ignoranza dello stato di pericolo non esime il proprietario dalla responsabilità.
  • Il reato è di tipo permanente: la prescrizione non decorre fintantoché il pericolo permane; perciò la documentazione sulla persistenza o cessazione del pericolo è determinante ai fini della prescrizione.
  • In caso di dubbio o contraddizione sull'identità dell'immobile pericolante, la sentenza è annullabile e il giudice di merito dovrà colmare le lacune istruttorie e motivazionali; è essenziale verificare con precisione i dati catastali e l'effettiva ubicazione.
  • Se il ricorrente non è proprietario dell'immobile indicato nell'ordinanza comunale o nelle indagini, non può essere ritenuto responsabile salvo prova che il suo bene sia effettivamente coinvolto o che avesse potere di intervento sul fabbricato pericolante.
  • In fase difensiva conviene acquisire e provare documenti catastali, atti di proprietà, planimetrie e perizie tecniche che chiariscano la corrispondenza tra l'immobile segnalato come pericolante e le unità di proprietà del soggetto indagato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.