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Parere

Parere n. 733/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla signora Francesca Capiotto contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) e l’Università degli Studi di Ferrara: I. per l’annullamento: - del procedimento indetto per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'anno 2014 indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 febbraio 2014 n. 85; - della graduatoria nominale del test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'anno 2014 indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 febbraio 2014 n. 85; - delle assegnazioni di sede conseguenti del test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'anno 2014 indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 febbraio 2014 n. 85.

Giustizia amministrativa201502175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del procedimento, della graduatoria nominale e delle assegnazioni di sede relative al test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2014/2015 presso l’Università degli Studi di Ferrara.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di ammissione a Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2014/2015, deducendo la violazione del principio dell’anonimato e dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Nel corso dell’istruttoria il Ministero ha evidenziato anche profili di inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità, nonché la mancata notificazione ai controinteressati. Dopo un parere interlocutorio del 2016, rimasto senza seguito quanto agli incombenti istruttori, la Sezione ha chiesto nel 2024 e nuovamente nel 2026 di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione. Il Ministero ha riferito che la ricorrente non si era mai collocata in posizione utile nelle graduatorie, si era iscritta al corso di Chimica e tecnologie farmaceutiche nell’anno accademico 2013/2014 e aveva successivamente rinunciato agli studi il 4 settembre 2015. La ricorrente, pur avendo ricevuto la comunicazione della Sezione agli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori, non ha manifestato il perdurante interesse né formulato osservazioni o controdeduzioni.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il mancato riscontro della ricorrente alla richiesta di manifestare l’interesse alla decisione, unitamente alle circostanze riferite dal Ministero circa la sua carriera accademica e la mancata collocazione in posizione utile, denoti un sostanziale disinteresse alla definizione del ricorso. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla violazione dell’anonimato, del buon andamento e dell’imparzialità, né sono state definite le ulteriori eccezioni ministeriali. La Sezione ha pertanto espresso parere nel senso che il ricorso possa essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il mancato riscontro della ricorrente alla comunicazione della Sezione, regolarmente inviata e ricevuta agli indirizzi di posta elettronica dei suoi difensori, nonché le informazioni ministeriali sulla mancata ammissione, sulla successiva iscrizione ad altro corso di laurea e sulla rinuncia agli studi, evidenziano un sostanziale disinteresse alla decisione e giustificano l’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale è stato reso il parere della Sezione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando il ricorrente, dopo essere stato specificamente sollecitato e informato che il procedimento sarà definito sulla base degli atti disponibili, non manifesta il perdurante interesse alla decisione, tale comportamento può integrare una sopravvenuta carenza di interesse e condurre all’improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta non soltanto da una dichiarazione espressa, ma anche da un comportamento processuale omissivo valutato alla luce delle circostanze sopravvenute e dell’utilità concreta ancora conseguibile mediante la decisione.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro il test di ammissione a Medicina

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una partecipante al test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2014/2015 presso l’Università degli Studi di Ferrara. Il ricorso era rivolto contro il procedimento selettivo, la graduatoria nominale e le conseguenti assegnazioni di sede.

Premesse e motivi del ricorso

La ricorrente aveva dedotto la violazione del principio dell’anonimato e dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sostenendo che le illegittimità della procedura avessero impedito il suo utile collocamento in graduatoria.

L’Università degli Studi di Ferrara aveva chiesto la reiezione del ricorso. Il Ministero aveva eccepito la mancata notificazione ai soggetti controinteressati e aveva prospettato l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’improcedibilità del gravame, chiedendo anche il rigetto dell’istanza cautelare.

Sviluppo dell’istruttoria

Con parere interlocutorio n. 267/2016 la Sezione Seconda aveva disposto incombenti istruttori per garantire il pieno rispetto del contraddittorio. Poiché tali incombenti erano rimasti ineseguiti, la Sezione Prima, alla quale l’affare era stato successivamente riassegnato, ha sollecitato le parti nel 2024 a comunicare la permanenza dell’interesse alla decisione o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Il Ministero ha riferito che la ricorrente aveva sostenuto il test di Medicina e chirurgia negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015, senza mai collocarsi in posizione utile per l’ammissione. Ha inoltre precisato che, nell’anno accademico 2013/2014, la ricorrente si era immatricolata al corso di Chimica e tecnologie farmaceutiche presso il medesimo Ateneo e che aveva rinunciato agli studi il 4 settembre 2015.

Mancato riscontro della ricorrente

Nel febbraio 2026 la Sezione ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni per manifestare il perdurante interesse alla decisione e un ulteriore termine di venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni sulle informazioni aggiornate fornite dal Ministero. La comunicazione, contenente l’avviso che, in mancanza di riscontro, l’affare sarebbe stato deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo, è risultata inviata e ricevuta agli indirizzi di posta elettronica dei difensori indicati nel ricorso.

La ricorrente non ha fornito alcun riscontro.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che le circostanze riferite dal Ministero, unite al mancato riscontro alla richiesta espressa di confermare l’interesse alla decisione, denotino un sostanziale disinteresse alla definizione del giudizio. In tale situazione non risultava più attuale l’utilità concreta della decisione sugli atti della procedura selettiva del 2014.

Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato nel merito le doglianze relative alla violazione dell’anonimato, del buon andamento e dell’imparzialità, né ha definito le ulteriori eccezioni preliminari formulate dal Ministero.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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