Cassazione Civile, Ordinanza n. 17136/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio possessorio introdotto da due sorelle che chiedevano la reintegrazione nel possesso di alcune particelle di terreno, assumendo di avere subito uno spoglio violento e clandestino. Il convenuto si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà dei beni. Il Tribunale rigettava sia la domanda possessoria sia la riconvenzionale; in appello il convenuto censurava, tra l'altro, l'omesso esame della propria doglianza relativa al rigetto della domanda di usucapione, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che l'impugnazione riguardasse solo le spese di lite. Le resistenti, a loro volta, proponevano appello incidentale contro il rigetto della domanda possessoria, ritenuta dal primo giudice tardiva. In cassazione il ricorrente deduceva con il primo motivo nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione; con il secondo e il terzo motivo censurava, rispettivamente, l'accoglimento della domanda di reintegrazione e la valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti costitutivi della pretesa possessoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sul capo dell'impugnazione con cui era stata criticata la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti della censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
la decisione è stata assunta in camera di consiglio seguendo la procedura accelerata prevista per la definizione del ricorso in cassazione
nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.c.
la nullità è stata dedotta come effetto della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del dovere di motivazione/decisione sul devoluto
violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
il giudice di appello deve pronunciarsi su tutte le domande e impugnazioni effettivamente devolute, senza omettere un capo di gravame
violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
la sentenza deve contenere una decisione effettiva sul tema devoluto; l'omissione integra vizio denunciabile in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è fatto valere come nullità della sentenza impugnata
interpretazione dell’art. 705 c.p.c. che non teneva conto della pronuncia di illegittimità costituzionale
la Corte richiama il tema del divieto di cumulo tra petitorio e possessoria, evidenziando che la sua disciplina non poteva essere letta senza considerare la declaratoria di illegittimità costituzionale
Corte cost. n. 25 del 1992
sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1992
la pronuncia costituzionale è richiamata come elemento necessario per interpretare l'art. 705 c.p.c. in materia di cumulabilità tra azione petitoria e possessoria
Massime di principio
- Integra vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che non esamini un capo di gravame effettivamente proposto, anche se la parte abbia formulato conclusioni finali non pienamente esplicite, quando dal contenuto complessivo dell'atto emerga chiaramente la devoluzione della questione.
- Il giudice di merito deve valutare il contenuto sostanziale dell'impugnazione, non limitarsi alle sole conclusioni formulate, se dalle deduzioni svolte risulta impugnato un capo autonomo della decisione di primo grado.
- L'omessa decisione su un motivo di appello che investe un autonomo capo della sentenza determina nullità della pronuncia e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame della questione non trattata.
- Quando l'accoglimento di un motivo assorbe le ulteriori censure, il giudice di legittimità non deve esaminarle, rinviando al giudice di merito il riesame dell'intera fattispecie alla luce della questione pregiudiziale accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17005/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17006/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2022 del 26/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →