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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32725/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tentato furto aggravato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, già ritenuto responsabile nei gradi di merito del reato di tentato furto aggravato. La difesa ha articolato tre motivi: con il primo ha lamentato una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, deducendo che la decisione avrebbe fatto riferimento a una diversa data del commesso reato; con il secondo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto; con il terzo ha censurato la graduazione della pena. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva doglianze già esaminate e correttamente respinte in appello, senza indicare alcun concreto pregiudizio difensivo e con censure generiche; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la qualificazione giuridica era stata già puntualmente motivata dal giudice di merito; il terzo è stato dichiarato non scrutinabile in cassazione poiché la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo arbitrarietà o illogicità manifeste, non ravvisate nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure proposte non evidenziavano un concreto vizio sindacabile in sede di legittimità e si risolvevano in doglianze generiche o reiterative di questioni già decise.

  • art. 521 c.p.p.

    In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, il mutamento del fatto rileva solo se vi sia una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta tale da pregiudicare effettivamente il diritto di difesa; una diversa indicazione del tempo del reato non comporta di per sé violazione se l'imputato ha potuto difendersi pienamente.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena è materia affidata alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.

  • art. 624 c.p.

    La decisione presuppone la qualificazione del fatto come furto.

  • art. 56 c.p.

    La decisione presuppone la forma tentata del reato.

  • art. 625 c.p.

    La decisione presuppone la contestazione di una circostanza aggravante del furto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non può essere ravvisata in modo automatico per la sola divergenza di una data del fatto, quando dagli atti risulti comunque il tempus commissi delicti e l'imputato abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • Il mutamento del fatto rilevante ai fini dell'art. 521 c.p.p. richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un reale pregiudizio difensivo.
  • In cassazione non sono ammissibili censure meramente generiche o reiterative di questioni già decise dal giudice di merito, se la motivazione di merito è logicamente e giuridicamente corretta.
  • La qualificazione giuridica del fatto, quando sia stata compiutamente motivata dal giudice di merito, non può essere rivisitata in sede di legittimità se la doglianza non evidenzia specifici vizi di diritto.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità salvo che la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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