Cassazione Civile, Ordinanza n. 06077/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA relativa all'anno d'imposta 2008 nei confronti di un consorzio di solidarietà costituito in forma di cooperativa sociale. La CTP di Chieti aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR dell'Abruzzo aveva poi accolto l'appello della società contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla L. n. 197/2022 e ha chiesto l'estinzione del processo depositando la documentazione dei versamenti eseguiti.
La decisione
La Corte ha rilevato che la contribuente aveva validamente aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022 e che ricorrevano i presupposti di cui al comma 198 per l'estinzione del giudizio, essendo sufficiente anche il versamento della prima rata delle somme dovute. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il processo e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è entrata nel merito dei motivi di ricorso dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e segg., L. n. 197/2022
consente la definizione agevolata delle liti pendenti, applicabile anche al giudizio di cassazione pendente
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
l'estinzione del giudizio è dichiarata quando sussistono i presupposti della definizione, contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle liti pendenti e documenta i versamenti richiesti, il giudizio tributario pendente deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata, è sufficiente anche il pagamento della prima rata delle somme dovute, se la disciplina speciale lo prevede espressamente.
- La declaratoria di estinzione del giudizio travolge l'impugnazione pendente e lascia impregiudicata la trattazione dei motivi di ricorso, che non vengono scrutinati.
- Le spese seguono la regola dell'anticipazione già sopportata dalle parti, secondo quanto disposto nel provvedimento estintivo.
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