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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33620/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva verosimilmente condannato nel merito. Dal testo emerge che il primo e il secondo motivo erano diretti, in sostanza, a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute nei gradi di merito, chiedendo una rivalutazione del fatto più che una critica di legittimità della motivazione. In particolare, il secondo motivo evocava in modo improprio la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare l'apprezzamento del compendio probatorio. Il terzo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e veniva reputato aspecifico perché non si confrontava con la concreta motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la gravità del danno materiale e morale e lo spregevole comportamento tenuto in danno della sorella. Si costituiva parte civile, che depositava memoria e nota spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero meramente ripetitivi e finalizzati a ottenere una nuova valutazione del fatto, quindi estranei ai limiti del sindacato di legittimità; ha inoltre rilevato che la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. era impropriamente prospettata come violazione di norme processuali, non potendo essere utilizzata per aggirare i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato aspecifico perché non confrontato con la reale ratio decidendi sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, oltre alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, l'imputato è stato condannato a rifondere alla parte civile le spese del grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La norma è processuale e non può essere invocata per censurare, sotto la veste della violazione di legge, la mera valutazione delle prove e della motivazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso per inosservanza di norme processuali a pena di nullità non può essere utilizzato per eludere i limiti del sindacato sulla motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, non essendo consentita una mera diversa lettura del fatto o delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché la Corte di cassazione non è giudice del merito.
  • La dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. non consente di censurare, come vizio di legge processuale, la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, la doglianza sulla motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare una vera mancanza, contraddizione o manifesta illogicità.
  • Il motivo che si limiti a una lettura selettiva della motivazione o a formulazioni generiche è inammissibile per aspecificità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la doglianza si misuri con gli elementi effettivamente valorizzati dal giudice di merito per escluderle.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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