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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00973/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso manifestamente inammissibile perché proposto personalmente dal detenuto, non più legittimato a instaurare il giudizio di cassazione senza difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La controversia riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, del reclamo proposto nell'interesse del detenuto contro il diniego del Magistrato di sorveglianza relativo alla sua allocazione in un'area riservata, soluzione che avrebbe comportato restrizioni ulteriori rispetto a quelle applicate ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime penitenziario. Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione personalmente, riservando la redazione dei motivi al difensore. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione può essere validamente proposto solo tramite difensore tecnico abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; pertanto, il ricorso proposto personalmente dalla parte è manifestamente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso proposto da soggetto non legittimato deve essere dichiarato inammissibile.

  • art. 613 c.p.p.

    L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; dopo la modifica del 2017 non è più ammesso il ricorso personale della parte.

  • art. 610 c.p.p.

    Per i ricorsi manifestamente inammissibili può applicarsi la procedura semplificata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha soppresso dall'art. 613 c.p.p. le parole che consentivano alla parte di provvedere personalmente al ricorso per cassazione.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. del 2017, il ricorso per cassazione penale non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma richiede necessariamente la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può decidere con procedura semplificata e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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