Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 688/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza: del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 665/2025 del 30 aprile 2025, dichiarato definitivamente esecutivo il 30 giugno 2025 per mancata opposizione;

Giustizia amministrativa202500886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 1173 del 18 dicembre 2025, recante condanna al pagamento di somme in favore della società ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto la nomina di un commissario ad acta deducendo l'inerzia dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, che non aveva dato esecuzione alla sentenza definitiva del TAR Sardegna n. 1173 del 18 dicembre 2025, notificata il 29 dicembre 2025. La sentenza aveva condannato l'amministrazione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al pagamento di euro 528,25, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, delle spese del giudizio monitorio pari a euro 321,50 e delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato. Il ricorso per ottemperanza richiama inoltre il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 665/2025, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di esecuzione in forma sostitutiva e ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale della sanità dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna, con facoltà di delega a un altro dirigente o funzionario dell'ufficio. Il commissario dovrà, su istanza della parte interessata e nell'ulteriore termine di sessanta giorni, compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione della sentenza n. 1173 del 2025, avvalendosi del supporto della struttura amministrativa dell'Azienda. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo, in copia conforme, alla Procura regionale presso la Corte dei conti per la Sardegna, ravvisando possibili profili di responsabilità erariale nella reiterata inerzia amministrativa. La richiesta di ulteriore rifusione delle spese processuali non è stata accolta perché tali spese erano già state liquidate nella sentenza n. 1173 del 2025.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • d.lgs. n. 231/2002

    La sentenza da eseguire prevedeva il pagamento degli interessi di mora sulle somme dovute, decorrenti dalla scadenza delle relative fatture fino al saldo.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna al pagamento consente al giudice amministrativo di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo di altra amministrazione pubblica, con facoltà di delega interna, e può avvalersi del supporto della struttura dell'amministrazione inadempiente.
  • La reiterata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni relative a possibili profili di responsabilità erariale.
  • La richiesta di liquidazione o rifusione delle spese processuali non può essere nuovamente accolta quando tali spese siano già state liquidate nella sentenza oggetto di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.