Cassazione Penale, Sentenza n. 01429/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) violazione di legge per presunta mancanza della condizione di procedibilità della querela, sostenendo che i gioielli fossero di proprietà della signora Proietti e quindi la querela avrebbe dovuto essere proposta da lei; 2) tardività della querela, poiché il querelante Broccatelli avrebbe avuto elementi per conoscere il furto già in luglio-agosto 2017 e la querela sarebbe stata presentata solo il 28 dicembre 2017; 3) insufficienza e contraddittorietà della prova con riferimento all'attendibilità della testimonianza di Broccatelli (malanimo verso l'imputata, incertezza sull'epoca del furto, presenza di altri frequentatori dell'abitazione); 4) illegittimo riconoscimento della recidiva infraquinquennale, contestando che sia stata valutata solo temporalmente senza una verifica concreta dell'aumento della pericolosità criminale e chiedendo attenuazione del trattamento sanzionatorio per le condizioni personali e il percorso di resipiscenza della condannata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Perugia che aveva riconosciuto HERNANDEZ responsabile del furto di gioielli e l'aumento di pena per recidiva infraquinquennale, ritenendo corretti i rilievi motivazionali del giudice di merito. In particolare: il coniuge (Broccatelli) è legittimato a proporre la querela in quanto detentore/possessore dei beni custoditi nell'abitazione familiare; la querela è stata ritenuta tempestiva in relazione al momento in cui il querelante ha acquisito conoscenza certa del fatto-reato; la valutazione dell'attendibilità della testimonianza di Broccatelli è stata considerata fondata su plurimi elementi e non viziata da contraddittorietà manifestamente illogica; la recidiva è stata valutata concretamente alla luce del precedente specifico e delle modalità della condotta, risultando non criticabile in sede di legittimità; le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili in Cassazione perché non erano state dedotte in sede di appello.
Norme richiamate
Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui il titolare acquisisce conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, della fattispecie oggettiva e soggettiva del reato; non dal mero sospetto.
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Le regole probatorie che richiedono riscontri esterni non sono sempre necessarie: il giudice può fondare la condanna anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa se queste risultano sottoposte a positivo vaglio di attendibilità.
Criteri di individualizzazione della pena che devono essere considerati anche nella valutazione della recidiva: il giudice deve esaminare la natura del reato, la gravità, la distanza temporale e la coerenza con precedenti condotte per valutare la pericolosità sociale.
Norma citata in riferimento al beneficio di affidamento in prova già concesso alla condannata per pregresse vicende; la Corte osserva che tale beneficio attiene all'esecuzione della pena e non è necessariamente decisivo per escludere la recidiva.
Principio giurisprudenziale Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio) e altri precedenti
Il bene protetto dal furto comprende non solo la proprietà ma anche il possesso/detenzione qualificata; pertanto il soggetto legittimato a proporre querela può essere anche la persona che detiene il bene nella dimensione fattuale, ancorché proprietario sia altro soggetto.
Massime di principio
- In casi di furto in ambito domestico, anche il coniuge o altro convivente può avere legittimazione a proporre querela se detiene o esercita un rapporto di fatto di custodia/supervisione sui beni sottratti; non è richiesto che il querelante sia il proprietario formale.
- Il termine per proporre la querela decorre quando la persona offesa acquisisce conoscenza certa e completa del fatto e della sua riferibilità a un autore, non dal primo sospetto o da conoscenza di eventi parziali.
- La condanna può fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa se il giudice di merito ne valuta positivamente l'attendibilità attraverso argomentazione logica e coerente; la Cassazione sindaca la motivazione del merito solo se manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La recidiva facoltativa va valutata concretamente: non basta il mero riscontro temporale di precedenti condanne; il giudice deve verificare se le precedenti condotte siano indice di una persistente inclinazione criminosa e di pericolosità.
- Questioni di eccessività della pena o di adeguamento del trattamento sanzionatorio non sollevate in appello sono inammissibili in sede di Cassazione; i rimedi in sede di legittimità non possono sostituirsi al sindacato di merito su punti non contestati nel gravame.
- L'assenza di riscontri materiali (es. non ritrovamento dei beni presso terzi) non esclude necessariamente la responsabilità dell'imputato quando vi siano altri elementi probatori plausibili e valutati logicamente dal giudice di merito.
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