Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24890/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna emessa in appello dopo l'assoluzione in primo grado, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la valutazione delle prove rese nella rinnovazione istruttoria. Si lamenta in particolare l'incertezza dell'identificazione (contraddizioni su statura e "stempiatura", riconoscimento avvenuto giorni dopo tramite immagini sui social, possibile condizionamento reciproco tra vittima e testimone), l'assenza di riscontri esterni e il mancato rispetto del canone di "motivazione rafforzata" richiesto per ribaltare un'assoluzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse rispettato l'obbligo di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., procedendo all'esame della parte offesa e dei testimoni decisivi, e avesse fornito una motivazione "rafforzata" idonea a confutare la motivazione assolutoria di primo grado. Ha inoltre valutato come marginali le contraddizioni denunciate e ha ritenuto presenti elementi di riscontro (tra cui chiamate al 113 e agganci di celle telefoniche) che confermano la presenza dell'imputato sul luogo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile per euro 3.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 603

    comma 3-bis e comma 3 (terzo)

    Obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale assumendo le dichiarazioni dei testimoni decisive se si riforma una sentenza assolutoria; rinnovazione anche d'ufficio per garantire il contraddittorio e il rispetto dell'art. 6 CEDU.

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Richiama il canone di accertamento oltre ogni ragionevole dubbio per l'affermazione di responsabilità penale; la motivazione d'appello che ribalta un'assoluzione deve convincere in tale ottica.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    La norma sui riscontri alle dichiarazioni testimoniali non si applica in modo automatico alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono, previa rigorosa valutazione della loro credibilità, fondare la condanna anche senza riscontri ex art. 192.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Previsione della condanna alle spese processuali e di sanzioni a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, comma 3, lett. d)

    Garantisce il diritto dell'imputato ad esaminare i testimoni a carico; la giurisprudenza CEDU impone che la riforma in appello di un'assoluzione fondata su prove dichiarative richieda il contraddittorio e la rinnovazione delle dichiarazioni.

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8 (convertito)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma processuale richiamata dalla difesa per la richiesta di trattazione orale del ricorso; disciplina eccezionale delle modalità processuali (richiesta di trattazione orale ammessa).

Massime di principio

  • Se l'appello ribalta un'assoluzione fondata su prove dichiarative, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruzione assumendo nuovamente le dichiarazioni dei testimoni ritenuti decisivi; in mancanza, la riforma può violare l'art. 6 CEDU.
  • La motivazione della sentenza d'appello che ribalta un'assoluzione deve essere "rafforzata": non basta una diversa valutazione sommaria del materiale probatorio, occorre confutare specificamente i punti salienti della motivazione assolutoria e fornire argomentazioni più persuasive.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare la condanna, ma richiedono una valutazione più penetrante della credibilità e dell'attendibilità intrinseca; la mancanza di riscontri non rende automaticamente inidonee tali dichiarazioni.
  • Contraddizioni marginali su dettagli fisici o descrittivi non necessariamente invalidano un riconoscimento se le linee essenziali del racconto sono coerenti e sussistono elementi di riscontro (es. chiamate d'emergenza, agganci di celle telefoniche, riscontri sulla dinamica dei fatti).
  • Identificazioni effettuate in ritardo o tramite indagini sommarie su social network possono essere dubbi rilevanti, ma non esclusi a priori se accompagnati da altri elementi probatori e da una motivazione che ne spieghi la genuinità.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente; le Corti di legittimità possono liquidare somme a favore della Cassa delle ammende e per le spese della parte resistente.
  • Nel valutare l'attendibilità dei testimoni il giudice deve considerare il contesto generale, la coerenza tra le dichiarazioni e gli elementi oggettivi disponibili, e motivare specificamente le ragioni di fiducia o di rifiuto della testimonianza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.