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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33053/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione e 10.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, consistito nel mancato adempimento dell'obbligo di presentarsi agli uffici di polizia, prescritto dal provvedimento questorile con cui era stato disposto il DASPO. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, sostenendo di essere stato impossibilitato ad adempiere all'obbligo di presentazione anche al termine della partita, poiché era sottoposto contemporaneamente a una misura di prevenzione che gli imponeva di rimanere presso la propria abitazione dalle ore 20, con orario incompatibile con la prescrizione del DASPO. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dei principi di colpevolezza e di offensività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di quelle già proposte in appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale. Le doglianze investivano la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione quando la motivazione sia congrua, esauriente e coerente con l'iter logico-giuridico seguito. Nel merito della dedotta impossibilità di adempiere, la Corte ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'imputato avrebbe potuto segnalare all'autorità competente la concomitanza delle prescrizioni e chiedere una modifica, un'autorizzazione o un coordinamento tra esse, così da rendere possibile l'adempimento. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, L. n. 401 del 1989

    La disposizione è stata applicata alla violazione dell'obbligo di presentazione agli uffici di polizia contenuto nel provvedimento questorile di DASPO.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando dovuta, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione della prova o una diversa ricostruzione del fatto già esaminato dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito non è apparente quando espone in modo congruo ed esauriente l'iter logico-giuridico seguito e consente di comprendere le ragioni della decisione.
  • La contemporanea sottoposizione dell'imputato a prescrizioni potenzialmente incompatibili non esclude automaticamente la responsabilità per l'inottemperanza a un obbligo connesso al DASPO quando l'interessato avrebbe potuto informare l'autorità competente e chiedere la modifica, l'autorizzazione o il coordinamento delle prescrizioni.
  • La deduzione dell'assenza dell'elemento soggettivo non può essere utilizzata per sollecitare in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio e delle circostanze fattuali, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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