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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 204/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per concorso in truffa per avere messo a disposizione una carta Postepay sulla quale era stato accreditato il prezzo (50 euro) di una vendita fraudolenta di una stufa a pellet pubblicata sul sito subito.it. Con il ricorso in Cassazione il difensore deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 640 c.p.) perché la condanna sarebbe fondata solo sulla titolarita della carta senza individuare il concreto contributo della ricorrente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 131-bis c.p.) per aver negato la causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto, nonostante denunce correlate avessero portato a procedimenti conclusi con non doversi procedere; 3) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 62 n.4 c.p.) per il mancato riconoscimento dell'attenuante per danno di lieve entita, dato l'esiguo profitto di 50 euro.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi come inammissibili: non e consentito al giudice di legittimita ridiscutere la valutazione di merito delle prove se la motivazione del giudice territoriale e logicamente coerente; la Corte d'appello aveva motivato la responsabilita richiamando il fatto che il provento era confluito su una Postepay intestata alla ricorrente e aveva ritenuto inverosimile la tesi difensiva dello spoglio di disponibilita della carta (la denuncia di smarrimento fu presentata solo dopo il fatto). Analogamente la negazione della causa di non punibilita per tenuita fu ritenuta congruamente motivata dalla Corte territoriale valorizzando modalita insidiose della condotta e la biografia criminale della ricorrente. Il terzo motivo, relativo all'attenuante per danno di lieve entita (art. 62 n.4), e stato invece ritenuto fondato: la statuizione che nega l'attenuante risultava apodittica e non si confrontava con l'evidenza dell'esigua entita del profitto (50 euro). Per questo la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa al diniego dell'attenuante, ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilita e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia per la rideterminazione della pena alla luce del riconoscimento dell'attenuante.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte territoriale ha ritenuto che la confluenza del provento del reato su una carta a lei intestata costituisse un elemento idoneo a provare il concorso nella truffa; la Cassazione ha limitato il proprio esame alla congruenza logica della motivazione, non ridiscutendo il merito probatorio.

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilita per particolare tenuita del fatto)

    La causa di non punibilita per tenuita richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalita della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entita del danno; la Corte territoriale, considerando le modalita insidiose e la biografia criminale dell'imputata, ha escluso la tenuita in modo congruamente motivato.

  • art. 62 n.4 cod. pen. (attenuante per danno di lieve entita)

    Il riconoscimento dell'attenuante per lieve entita del danno richiede una motivazione che affronti l'evidenza dell'esiguita del profitto; la mancata valutazione o la pronuncia apodittica sul punto puo' essere annullata dalla Cassazione.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Richiamato come principio guida per la valutazione congiunta di modalita di condotta, grado di colpevolezza ed entita del danno ai fini dell'applicazione di cause di non punibilita o attenuanti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (contraddittorio scritto)

    Procedura seguita in Cassazione: il procedimento si e' celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma; il P.M. ha concluso per l'inammissibilita del ricorso.

Massime di principio

  • La titolarita o la disponibilita di un conto/carta su cui confluisce il provento di una truffa costituisce un forte elemento indiziario di concorso, ma la sua valutazione resta di merito e puo' essere sindacata in Cassazione solo nella misura in cui la motivazione del giudice sia logicamente insufficiente o contraddittoria.
  • La Corte di legittimita non puo rivedere il merito probatorio: il suo esame e circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione del giudice di merito.
  • La causa di non punibilita per particolare tenuita (art. 131-bis) richiede una valutazione globale delle modalita della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entita del danno; precedenti specifici o modalita insidiose possono escludere la tenuita.
  • L'attenuante per danno di lieve entita (art. 62 n.4) puo' essere riconosciuta quando il profitto e chiaramente esiguo, ma il giudice deve motivare il rifiuto o il riconoscimento confrontandosi esplicitamente con l'evidenza dell'entita patrimoniale.
  • Se la motivazione del giudice di merito e apodittica sul punto del riconoscimento di un'attenuante, la Cassazione puo' annullare senza rinvio quella parte di sentenza e disporre la rideterminazione della pena, pur dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilita.
  • Denunce di smarrimento o dichiarazioni tardive relative alla disponibilita di strumenti di pagamento, presentate solo dopo il fatto, sono elementi che il giudice puo' ritenere sintomatici di insussistenza della versione difensiva.
  • In caso di esito parziale favorevole in Cassazione (annullamento limitato alla quantificazione/attenuante), la responsabilita resta confermata e la vicenda torna al giudice di merito per la ricalibrazione della sanzione.

Testo integrale

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