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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30999/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I tre ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/06/2021 che confermava la condanna, a seguito di rito abbreviato, per concorso in rapina impropria e lesioni in danno di Marrone Mario. Norocu ha dedotto la nullita' per mancata traduzione all'udienza d'appello (art. 178 lett. c) c.p.p.), mentre Dita e Norocu contestano la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché furto, sostenendo che l'intervallo temporale fra impossessamento e violenza esclude la contestualità necessaria per la rapina impropria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di nullità per mancata traduzione: nel giudizio camerale di appello l'impedimento per detenzione non determina automaticamente il rinvio se l'imputato non ha manifestato la volontà di comparire (art. 599, comma 2 c.p.p.). Tuttavia il ricorso sulla qualificazione giuridica è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato perché la condotta costituisse rapina impropria nonostante l'intervallo temporale tra il furto e l'uso della violenza e il rinvenimento casuale della refurtiva; per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    La nullità denunciata ai sensi dell'art. 178 c.p.p. (richiamata dalla difesa) non è stata ritenuta fondata nel caso in cui l'imputato detenuto non abbia chiesto espressamente di comparire all'udienza camerale d'appello

  • art. 599, comma 2 c.p.p.

    Nel giudizio camerale di appello la mancata presenza dell'imputato per stato di detenzione è irrilevante se l'imputato non ha manifestato la volontà di comparire; solo in tal caso sussiste l'obbligo di rinvio/assicurazione della presenza

  • Sentenza Sezioni Unite n. 35399/2010 (Rv. 247836)

    Sottolinea la diversa disciplina tra giudizio ordinario e giudizio camerale d'appello rispetto alla presenza dell'imputato e alle conseguenze dell'impedimento derivante dalla detenzione

Massime di principio

  • Nel giudizio camerale di appello (procedimento ex art. 598-599 c.p.p.) la presenza del detenuto non è automaticamente necessaria: se il detenuto non comunica la volontà di comparire, la sua assenza non determina di per sé la nullità o il rinvio
  • La mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza di appello non costituisce automaticamente motivo di annullamento se non è dimostrata la volontà dell'imputato di partecipare
  • Per configurare la rapina impropria (rapina a seguito di furto/uso di violenza successivo) è necessario che il giudice motivi adeguatamente il nesso di contestualità tra sottrazione e violenza/minaccia: non basta provare un semplice collegamento temporale ambiguo o il rinvenimento casuale della refurtiva
  • Se la Corte territoriale non spiega in modo logico e sufficiente perché l'intervallo temporale e le modalità di condotta non interrompono il nesso contestuale, la qualificazione come rapina impropria può essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame
  • In situazioni analoghe, difese che contestino la qualificazione del reato devono evidenziare elementi temporali e causali che rompano il collegamento tra furto e violenza; d'altra parte l'accusa deve dimostrare la continuità dell'azione e la funzione della violenza nel garantire l'impunità o impedire il recupero della refurtiva

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