Cassazione Civile, Ordinanza n. 32794/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Un soggetto aveva promosso arbitrato, in forza della clausola compromissoria statutaria, contro un consorzio al fine di impugnare una delibera dell'assemblea straordinaria che aveva disposto lo scioglimento anticipato dell'ente, chiedendone la nullità o l'annullamento e il risarcimento dei danni. Il collegio arbitrale aveva emesso un lodo non definitivo dichiarando non compromettibile in arbitri la controversia sulla validità della delibera, sospendendo le restanti questioni e liquidando le spese maturate sino ad allora. Dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva ritenuto immediatamente impugnabile il lodo parziale, la corte d'appello in sede di rinvio aveva rigettato l'impugnazione del lodo. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sull'impugnazione del lodo, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente qualificato come nuove le domande formulate in rinvio, relative al risarcimento per il mancato lodo definitivo, alla decadenza degli arbitri e all'individuazione dell'autorità competente; 2) violazione dell'art. 814 c.p.c., lamentando che gli arbitri non potessero liquidare le spese in presenza di un lodo solo parziale; 3) violazione delle norme sull'arbitrato, sostenendo che gli arbitri non avessero potere di decidere sulla portata della clausola compromissoria e che la sospensione delle questioni compromettibili fosse illegittima; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c., contestando la condanna alle spese anche delle fasi precedenti, nonostante l'esito favorevole ottenuto nel precedente giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nel giudizio di rinvio non possono proporsi domande o motivi nuovi, salvo che la necessità derivi dalla sentenza di cassazione, e il ricorrente non aveva assolto l'onere di allegare e dimostrare che le richieste fossero già state formulate nel giudizio di appello o che fossero imposte dalla precedente sentenza di legittimità. Ha reputato infondato il secondo motivo, correggendo la motivazione della corte territoriale: il lodo parziale non aveva riguardato una mera questione pregiudiziale, bensì una questione preliminare di merito, immediatamente produttiva di effetti e di soccombenza, sicché era legittima la liquidazione delle spese maturate sino a quel momento. Ha respinto, in parte per infondatezza e in parte per genericità, il terzo motivo, osservando che gli arbitri, a fronte della contestazione sulla convenzione arbitrale, possono decidere sulla propria competenza ex art. 817 c.p.c. e che la censura sulla sospensione ex art. 819 c.p.c. non era adeguatamente argomentata. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che il giudice del rinvio deve liquidare le spese secondo l'esito globale della lite, potendo porle a carico della parte che, pur vittoriosa in cassazione, risulti soccombente all'esito finale del processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle già prese, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione; il rinvio è un processo chiuso quanto a nuove domande ed eccezioni
il lodo parziale aveva deciso una questione preliminare di merito, con effetti immediatamente impugnabili
richiamato per chiarire che nel caso concreto non era in discussione il quantum del compenso, ma il potere degli arbitri di liquidare le spese in presenza di un lodo parziale; la liquidazione è stata ritenuta legittima perché la decisione aveva definito parzialmente il merito
richiamato tra le norme sull'arbitrato per censurare la compromettibilità della controversia
richiamato tra le norme sull'arbitrato per censurare la compromettibilità della controversia
richiamato tra le norme sull'arbitrato per censurare la compromettibilità della controversia
se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione di arbitrato sono contestati, gli arbitri decidono sulla propria competenza
gli arbitri possono sospendere le questioni quando nel procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto del giudizio arbitrale
richiamato per sostenere che il lodo definitivo non era stato pronunciato nel termine
richiamato per sostenere la sopravvenuta decadenza degli arbitri dal pronunciare il lodo definitivo
richiamato tra le norme sulla disciplina del lodo e dell'arbitrato
richiamato nella censura sulla nullità del lodo e sulla sospensione delle questioni compromettibili
richiamato nel primo motivo per dedotta inammissibilità delle domande nuove
richiamato nel primo motivo per la disciplina della produzione documentale in cassazione
le spese seguono la soccombenza valutata sull'esito globale del processo, non sui singoli gradi
richiamato per l'atto di riassunzione dopo cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la riassunzione apre un processo a contenuto tendenzialmente chiuso: non sono proponibili nuove domande, eccezioni o conclusioni rispetto a quelle già devolute nel giudizio concluso con la sentenza cassata, salvo che la loro introduzione sia resa necessaria dalla decisione di cassazione.
- La parte che deduce in cassazione l'erronea declaratoria di novità delle domande in rinvio deve allegare e dimostrare la perfetta corrispondenza tra le conclusioni formulate in rinvio e quelle già contenute nel giudizio di merito; in difetto il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In materia arbitrale, quando la controversia riguarda la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione di arbitrato, gli arbitri possono decidere sulla propria competenza, e tale decisione è legittima anche se negativa quanto alla compromettibilità della lite.
- Un lodo parziale che definisca una questione preliminare di merito produce effetti immediati nella sfera giuridica delle parti e può giustificare la liquidazione delle spese del procedimento maturate sino a quel momento.
- Ai fini della liquidazione delle spese nel giudizio di rinvio, il principio di soccombenza va riferito all'esito globale della lite: la parte vittoriosa in un singolo grado, anche in cassazione, può essere condannata alle spese se risulta soccombente nel risultato finale del processo.
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