Cassazione Penale, Sentenza n. 15840/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mengaroni aveva chiesto l'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'esecuzione di una pena di 3 anni per reati di bancarotta; il Tribunale di Sorveglianza ha invece concesso la detenzione domiciliare e ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova ritenendo ostativi l'età avanzata, l'assenza di un'attività lavorativa, il mancato risarcimento del danno e una assunzione di responsabilità ritenuta solo superficiale. Con ricorso il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che: a) l'età non ostacola di per sé la misura, b) l'assenza di lavoro non è in sé ostativa (vive con la famiglia, ha mezzi di sostentamento e disponibilità a lavorare), c) il risarcimento non è requisito per la concessione della misura, d) non è necessario che il percorso di ravvedimento sia completamente compiuto per ottenere la misura
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché l'avvocato ha trasmesso in cancelleria una procura speciale, con sottoscrizione autenticata, rilasciata dal ricorrente al solo fine di rinunciare all'impugnazione; la Corte ha ritenuto la rinuncia rituale ed efficace e, ai sensi dell'art. 591, co.1, lett. d) c.p.p., ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 591, co. 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione, manifestata tramite procura speciale valida e trasmessa in cancelleria, determina l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto la procura e il comportamento del difensore efficaci a manifestare la rinuncia
Consente al giudice di irrogare sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende) quando, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ciò sia ritenuto equo; applicato in conseguenza dell'inammissibilità
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio per la valutazione dei profili di colpa connessi alla causa di inammissibilità e come riferimento per la commisurazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La procura speciale, autenticata e trasmessa in cancelleria, con l'espressa finalità di rinunciare all'impugnazione è efficace e produce l'inammissibilità del ricorso: il merito non viene esaminato quando l'impugnazione è ritualmente rinunciata.
- Il comportamento concludente del difensore (es. trasmissione della procura speciale per rinuncia) conferma la volontà del ricorrente e vincola il procedimento di impugnazione.
- In caso di inammissibilità imputabile a rinuncia o ad altre condotte del ricorrente il giudice può condannare alle spese e applicare una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto di eventuali profili di colpa.
- Quando si impugna un provvedimento che nega una misura alternativa (es. affidamento in prova) è importante non rilasciare atti di rinuncia e documentare compiutamente i presupposti: capacità di sostentamento, disponibilità a svolgere attività lavorativa, iniziative concrete di risarcimento o percorsi di ravvedimento.
- Fattori come età avanzata o assenza di lavoro possono essere valutati dal giudice ma non costituiscono automaticamente motivo di esclusione della misura alternativa: la valutazione è concreta e va documentata in modo oppositivo nell'atto di impugnazione se si intende contestarla.
- Se si intende rinunciare all'impugnazione, la forma, la chiarezza della procura e la trasmissione formale in cancelleria sono determinanti per la sua efficacia; viceversa, se si vuole proseguire, evitare qualsiasi atto che possa essere interpretato come rinuncia.
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