Cassazione Penale, Ordinanza n. 00429/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità e manifesta infondatezza del motivo, considerato meramente reiterativo di doglianze già respinte con motivazione ritenuta congrua.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/06/2024. L'unico motivo dedotto contestava la mancata esclusione della recidiva, sostenendo in sostanza che la relativa aggravante non dovesse essere applicata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e manifestamente infondata, perché riproduceva argomentazioni già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio; i giudici di merito avevano motivato in modo congruo sulla recidiva reiterata, valorizzando i precedenti recenti dell'imputato e il loro arco temporale, elementi ritenuti indicativi di persistente capacità a delinquere e di aggravata pericolosità sociale.
Norme richiamate
recidiva
La recidiva reiterata può essere confermata quando i precedenti recenti dell'imputato, anche per il loro arco temporale, esprimano persistente capacità a delinquere e aggravata pericolosità sociale. La censura in cassazione è inammissibile se si limita a riproporre questioni già disattese con motivazione congrua.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in modo congruo dal giudice di merito.
- La conferma della recidiva reiterata può fondarsi sulla valorizzazione dei precedenti recenti dell'imputato e della loro collocazione temporale, quali indici di persistente capacità a delinquere e di maggiore pericolosità sociale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura è manifestamente infondata quando non confronta specificamente la motivazione resa dal giudice di merito ma si limita ad affermazioni generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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