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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05430/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato la detenzione domiciliare a lui concessa. La revoca era stata fondata sulle condotte tenute durante l'esecuzione della misura alternativa, in particolare su una denuncia per lesioni aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno dell'ex datore di lavoro, relativi a fatti del 26 agosto 2024. Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale fosse errata e chiedendo una diversa lettura degli elementi di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha valorizzato la motivazione del Tribunale di sorveglianza, giudicata adeguata e non manifestamente illogica, secondo cui le condotte vessatorie e la violazione delle prescrizioni della misura alternativa escludevano una prognosi favorevole sulla futura buona condotta del condannato e sulla sua capacità di rispettare le prescrizioni. Conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e l'assenza di profili di colpa ostativi alla sanzione pecuniaria secondo Corte cost. n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non risulti assente ogni profilo di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    È richiamata per fondare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa alla detenzione può essere legittimamente fondata su condotte successive del condannato che, per gravità e significato concreto, siano incompatibili con una prognosi favorevole di adesione alle prescrizioni e di futura buona condotta.
  • In sede di legittimità, la censura formalmente qualificata come vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del merito già compiuta dal giudice dell'esecuzione o di sorveglianza.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza è insindacabile in cassazione se risulta adeguata e non manifestamente illogica, specie quando valorizzi la violazione delle prescrizioni della misura alternativa e condotte vessatorie verso le persone offese.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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