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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16790/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio e riproponessero questioni già vagliate dalla Corte territoriale. Per effetto dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di falsa testimonianza. I motivi di impugnazione riguardavano: l'affermazione della responsabilità penale, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una lettura alternativa del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che i motivi erano in larga parte riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    Norma incriminatrice contestata all'imputato; la responsabilità per falsa testimonianza è stata confermata in appello e non è stata rimessa in discussione in cassazione per limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla disposizione, cioè le conseguenze processuali e patrimoniali collegate all'esito negativo dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, poiché tale sindacato appartiene al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge; non possono essere contestati mediante mere sollecitazioni a una diversa valutazione del fatto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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