Cassazione Penale, Ordinanza n. 16790/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio e riproponessero questioni già vagliate dalla Corte territoriale. Per effetto dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di falsa testimonianza. I motivi di impugnazione riguardavano: l'affermazione della responsabilità penale, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una lettura alternativa del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che i motivi erano in larga parte riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata all'imputato; la responsabilità per falsa testimonianza è stata confermata in appello e non è stata rimessa in discussione in cassazione per limiti del sindacato di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla disposizione, cioè le conseguenze processuali e patrimoniali collegate all'esito negativo dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, poiché tale sindacato appartiene al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge; non possono essere contestati mediante mere sollecitazioni a una diversa valutazione del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
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