Cassazione Civile, Ordinanza n. 26056/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di un bookmaker con sede in Austria e privo di concessione italiana. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in appello e poi in cassazione, che la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta nel 2018 riguardava solo i centri di trasmissione dati e non poteva estendersi al bookmaker; inoltre ha dedotto che, poiché l'accettazione delle scommesse avveniva all'estero, l'imposta unica non sarebbe stata applicabile. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sull'imposta unica, come interpretate dalla legge del 2010 e dalla sentenza costituzionale n. 27/2018; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina del 1998 sostenendo l'inapplicabilità del tributo per il fatto che l'accettazione avveniva fuori dal territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della sentenza della Corte costituzionale richiamata, per le annualità anteriori al 2011 l'imposta unica sulle scommesse resta dovuta dal bookmaker estero privo di concessione, mentre la declaratoria di illegittimità costituzionale opera solo per le ricevitorie/CTD e non esclude la soggettività passiva del bookmaker. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'assoggettamento ad imposta per l'anno 2010 del bookmaker estero. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
La disposizione, come risultante dalla lettura sistematica offerta dalla giurisprudenza e dalla successiva pronuncia costituzionale, non esclude la soggettività passiva del bookmaker estero per l'anno 2010; la declaratoria di illegittimità costituzionale incide solo sulla posizione delle ricevitorie/CTD per le annualità precedenti al 2011.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
È norma di interpretazione rilevante anche per i rapporti anteriori, in assenza di disciplina transitoria; conferma l'assoggettamento all'imposta unica degli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, compresi quelli con sede all'estero.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La Corte richiama il principio per cui l'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e non contrasta con la direttiva IVA.
art. 56 TFUE
Il tributo è ricondotto al profilo della libertà di prestazione di servizi, ma non emerge una violazione tale da escluderne l'applicazione agli operatori esteri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo anche il bookmaker estero privo di concessione che gestisca scommesse raccolte nel territorio italiano, perché il presupposto d'imposta è integrato dall'attività di organizzazione e gestione della raccolta delle giocate.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alla disciplina dell'imposta unica non si estende automaticamente a soggetti diversi da quelli specificamente considerati dalla Corte costituzionale; in particolare, la limitazione può riguardare le ricevitorie/CTD senza incidere sulla posizione del bookmaker.
- Quando una disposizione ha natura interpretativa e manca una disciplina transitoria, essa si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
- L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non ha natura di imposta armonizzata sul volume d'affari e, pertanto, non contrasta con l'art. 401 della direttiva IVA per il solo fatto di colpire l'importo scommesso anziché il valore aggiunto.
- Per le annualità anteriori al 2011, l'assoggettamento all'imposta unica degli operatori esteri che raccolgono scommesse in Italia non è escluso dal fatto che l'accettazione materiale avvenga all'estero.
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