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Sentenza

Sentenza del 02/09/2019 n. 6635 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Congregazione ha impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo al 2014, contestando sia la corretta categoria catastale attribuita a uno degli immobili sia il mancato riconoscimento dell'esenzione. In particolare, ha sostenuto che l'immobile identificato al foglio X, particella XXXX, subalterno 4, dovesse essere classificato in categoria B/1 anziché B/5 e che, trattandosi di immobile destinato a orfanotrofio, convento o culto, l'esenzione operasse direttamente. Per gli immobili adibiti a scuola, ha inoltre dedotto che l'attività fosse svolta con modalità non commerciali, poiché le rette annue di 1.200 euro erano notevolmente inferiori ai costi medi annui per alunno indicati dal MIUR. Ha infine lamentato l'omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando sostanzialmente la pretesa impositiva. Ha ritenuto vincolante la classificazione catastale risultante dalla visura storica, che indicava per l'immobile la categoria B/1 e non B/5, precisando che il giudice tributario non può modificare incidentalmente il classamento catastale. Per gli immobili in categoria B/1 destinati a orfanotrofi, ospizi e conventi, ha riconosciuto l'esenzione dall'IMU. Quanto agli immobili scolastici in categoria B/5, ha ritenuto provato lo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali, poiché le rette erano meramente simboliche e coprivano solo una frazione dei costi effettivi del servizio, secondo i criteri del decreto ministeriale n. 200 del 2012. L'eccezione di giudicato esterno è stata invece respinta, poiché nelle imposte periodiche il giudicato relativo ad altre annualità non vincola automaticamente quando il presupposto d'imposta, come la rendita catastale, può variare annualmente. Le spese sono state compensate per la particolare complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 504/1992

    Sono esenti dall'imposta i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto

    La sentenza ha ritenuto che gli immobili riconducibili alla categoria B/1 e destinati a orfanotrofio, ospizio, convento o attività di culto possano beneficiare dell'esenzione prevista dalla norma, ricorrendone la destinazione richiesta.

  • Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992

    Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

    Per gli immobili utilizzati per attività didattiche l'esenzione non opera automaticamente in ragione della natura ecclesiastica dell'ente, ma richiede la prova che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.

  • Art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011

    La disposizione estende all'IMU l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992.

  • Art. 4, D.M. n. 200/2012

    L'attività didattica può essere considerata svolta con modalità non commerciali quando è gratuita oppure quando sono richiesti corrispettivi simbolici, destinati a coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio. Nel caso concreto, la retta di 1.200 euro annui, rispetto ai costi medi MIUR compresi tra 5.739,17 e 6.914,31 euro, è stata ritenuta simbolica.

  • Principio sulla rilevanza della classificazione catastale, Cass. civ., sez. trib., n. 9181/2011 e n. 8561/2019

    La categoria catastale risultante dagli atti catastali vincola l'ente impositore ai fini della tassazione. Il giudice tributario non può sostituirsi all'ufficio catastale e modificare incidentalmente il classamento nell'ambito del giudizio sull'imposta.

  • Principio sul giudicato esterno nelle imposte periodiche, Cass. civ., sez. VI, n. 17760/2018

    Il giudicato formatosi per un'altra annualità non si estende automaticamente ai periodi successivi quando il presupposto dell'imposta è variabile, come nel caso della rendita catastale o di altri elementi suscettibili di mutamento annuale.

Massime di principio

  • Per contestare un'imposta immobiliare è fondamentale verificare la categoria catastale vigente per l'annualità interessata: l'ente impositore deve attenersi alle risultanze catastali e il giudice tributario non può modificarle incidentalmente.
  • L'esenzione IMU per gli immobili degli enti ecclesiastici non è sempre automatica: per gli immobili destinati ad attività didattiche occorre dimostrare che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
  • Nella valutazione della natura non commerciale dell'attività scolastica rilevano, tra gli altri elementi, l'entità delle rette rispetto al costo effettivo del servizio e ai parametri ministeriali: rette meramente simboliche possono sostenere il riconoscimento dell'esenzione.
  • Il giudicato relativo a una diversa annualità tributaria è utilizzabile con cautela e non vincola necessariamente il giudizio successivo quando cambiano la rendita catastale, la destinazione dell'immobile o le modalità concrete di svolgimento dell'attività.
  • La documentazione catastale storica, le dichiarazioni IMU, le ricevute delle rette e i dati ufficiali sui costi medi del servizio sono elementi probatori essenziali per dimostrare il diritto all'esenzione.

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