Sentenza del 03/09/2019 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta comunale pubblicità - Silos da cantiere - Competenza - Deroga al principio generale - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’imposta comunale sulla pubblicità, pari a euro 192,00, richiesta per l’anno 2017 in relazione al marchio aziendale apposto su un silos utilizzato in un cantiere edile situato nel territorio del Comune di xxxxx. Il motivo principale riguardava l’incompetenza territoriale del Comune accertatore: secondo la società, i silos sono beni strumentali assimilabili a macchine da cantiere e, ai sensi dell’art. 3, comma 16-sexies, del D.L. n. 16/2012 e del D.M. 26 luglio 2012, l’imposta doveva essere versata esclusivamente al Comune della sede legale della società, con il quale era stata stipulata una specifica convenzione. La società contestava inoltre la motivazione dell’avviso, la superficie e la tariffa applicate, nonché le sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, riconoscendo che i silos utilizzati nei cantieri edili, essendo dotati di un motore per la distribuzione del prodotto e destinati stabilmente all’attività edilizia, rientrano nella categoria delle macchine da cantiere. Pertanto, la riscossione dell’imposta spettava al Comune della sede legale della società, in presenza della convenzione e del comprovato pagamento dell’imposta dal 2014 in avanti. La pretesa del Comune di xxxxx è stata quindi considerata una duplicazione indebita e l’avviso di accertamento è stato annullato. Le ulteriori contestazioni sono state dichiarate assorbite. Il resistente è stato condannato a rimborsare le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.200,00.
Norme richiamate
Art. 3, comma 16-sexies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16
Ha previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplinasse l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto, tra l’altro, sulle gru e sulle macchine da cantiere.
La norma introduce una deroga alla regola generale sulla competenza territoriale dell’imposta, individuando il Comune della sede legale dell’impresa produttrice quale ente competente alla riscossione nei casi disciplinati.
D.M. 26 luglio 2012
Disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto sulle macchine da cantiere e individua le superfici rilevanti o esenti.
Il decreto è stato considerato un regolamento di esecuzione previsto dalla norma primaria e quindi applicabile senza violare il principio della gerarchia delle fonti.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità.
La disciplina generale del decreto resta applicabile, ma può essere derogata dalla normativa successiva e speciale relativa ai marchi apposti su macchine e attrezzature da cantiere.
Direttiva 2006/42/CE
Definisce la macchina come un insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto da parti o componenti collegati tra loro, di cui almeno uno mobile.
La definizione tecnica ha supportato la qualificazione dei silos come macchine da cantiere, anziché come semplici contenitori, in ragione della presenza del motore e della funzione di distribuzione del prodotto.
Massime di principio
- Quando un’attrezzatura utilizzata nei cantieri è dotata di un sistema di azionamento o di un motore e svolge una funzione strumentale all’attività edilizia, può essere qualificata come macchina da cantiere ai fini dell’imposta sulla pubblicità.
- Per i marchi apposti su macchine da cantiere, la competenza alla riscossione può spettare, in deroga alla regola generale, al Comune in cui ha sede legale l’impresa produttrice, secondo le condizioni previste dalla normativa speciale.
- La presenza di una convenzione con il Comune della sede legale e il pagamento dell’imposta a tale Comune sono elementi rilevanti per escludere una seconda imposizione da parte del Comune in cui l’attrezzatura viene temporaneamente utilizzata.
- Un Comune non può pretendere una duplicazione dell’imposta se il contribuente dimostra che il tributo è già stato regolarmente assolto presso l’ente territorialmente competente secondo la disciplina speciale.
- Le contestazioni relative a superficie, tariffa e sanzioni possono diventare irrilevanti se viene previamente accertata l’incompetenza dell’ente che ha emesso l’avviso.
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