Sentenza del 02/09/2019 n. 6646 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha riassunto il giudizio dopo la cassazione con rinvio disposta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9675/2018. Ha chiesto, tra l’altro, il riconoscimento di un giudicato interno sulla ripresa dei costi delle autovetture aziendali, la riunione di procedimenti connessi, l’inapplicabilità dell’art. 60-bis del DPR 633/1972 e del relativo decreto ministeriale, nonché l’annullamento degli avvisi per insufficienza della prova dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della frode. La controversia riguardava la detrazione IVA relativa a fatture emesse da società ritenute cartiere o prive di effettiva struttura operativa.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la formazione del giudicato interno, ritenendo che l’Agenzia avesse contestato anche in appello l’effettiva esistenza dei costi e delle operazioni. Nel merito, ha ritenuto che l’Ufficio avesse fornito elementi convergenti sull’inesistenza soggettiva delle operazioni e sulla natura fittizia dei fornitori, tra cui l’assenza di struttura commerciale, irregolarità contabili, omessi versamenti IVA, anomalie nei pagamenti e nelle consegne e collegamenti con soggetti terzi. A fronte di tali elementi, la società avrebbe dovuto dimostrare con rigore la propria buona fede e l’adozione di verifiche diligenti; la mera regolarità formale della contabilità, il pagamento dei corrispettivi, la consegna della merce e l’esistenza formale dei cedenti sono stati ritenuti insufficienti. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 30.000 per il giudizio riassunto e in euro 15.000 per il giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Art. 63 del D.Lgs. 546/1992
Riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio
La norma consente la prosecuzione davanti al giudice di rinvio del giudizio cassato dalla Corte di Cassazione.
Art. 60-bis del DPR 633/1972
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dell'IVA in relazione a cessioni a prezzo inferiore al valore normale
La società ne ha contestato l’applicabilità temporale e sostanziale; la decisione ha tuttavia fondato il rigetto principalmente sulla prova dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e sulla carenza di buona fede.
Art. 19 del DPR 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA presuppone l’effettività dell’operazione e può essere negato quando le fatture sono riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
Art. 39, comma 1, del DPR 600/1973
Poteri di accertamento ai fini delle imposte dirette
È stato richiamato dall’Amministrazione quale base normativa dell’accertamento, insieme alla disciplina IVA.
Art. 2697 del Codice civile
L’Amministrazione deve provare gli elementi che rendono plausibile la partecipazione consapevole del contribuente alla frode; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e la diligenza adottata.
Art. 41 del D.Lgs. 633/1972
Richiamato dalla società nell’ambito delle contestazioni relative alla disciplina IVA e alla prova delle operazioni.
Art. 75 del D.Lgs. 633/1972
Richiamato dalla società per sostenere l’illegittimità dei recuperi fiscali; la decisione non ha accolto tale prospettazione.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di Cassazione
Cass. n. 21744/2017; Cass. ord. n. 3474/2018; Cass. Sezioni Unite n. 21205/2017; Cass. ord. n. 27629/2018
In caso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi obiettivi sulla consapevolezza o conoscibilità della frode; il contribuente deve poi dimostrare di aver adottato tutte le verifiche ragionevoli esigibili da un operatore diligente.
Massime di principio
- Quando i fornitori risultano privi di struttura, inattivi, irregolari o collegati a soggetti terzi, tali elementi possono costituire una presunzione di operazioni soggettivamente inesistenti.
- La regolarità formale delle fatture e della contabilità, il pagamento del prezzo e la consegna della merce non dimostrano da soli la buona fede del cessionario.
- Dopo che l’Amministrazione ha fornito indizi concreti e convergenti della frode, il contribuente deve documentare verifiche effettive sulla reale operatività del fornitore, sulla riconducibilità delle operazioni all’impresa fatturante e sulla regolarità fiscale e commerciale dei rapporti.
- La diligenza richiesta non impone indagini investigative tipiche dell’Amministrazione finanziaria, ma richiede controlli proporzionati al rischio e alle anomalie concretamente percepibili.
- Il giudicato interno si forma solo se una specifica questione non è stata riproposta in modo chiaro e puntuale nel successivo grado di giudizio; se l’Amministrazione ha contestato anche aspetti collegati alla medesima ripresa, la preclusione può essere esclusa.
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