Sentenza del 03/09/2019 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta comunale pubblicità - Coobbligato responsabile d'imposta - Vincolo di solidarietà passiva - Sussiste - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità di euro 2.416,80, riferita all'anno 2017 e a due striscioni con il marchio xxxxx collocati presso il xxxxx di xxxxx. L'avviso era stato notificato alla ricorrente quale coobbligata solidale e responsabile d'imposta, sul presupposto che fosse l'unica licenziataria e distributrice in Italia del marchio pubblicizzato. La contribuente ha negato tale qualifica, sostenendo di non aver venduto prodotti al circolo né avuto rapporti con esso e documentando l'esistenza di numerosi rivenditori autorizzati. Ha inoltre contestato, tra l'altro, la motivazione dell'atto e della sentenza, la prova dell'esposizione e della superficie dei mezzi pubblicitari, il presupposto impositivo, le tariffe, la durata dell'esposizione, la sottoscrizione dell'avviso e le sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, annullando la pretesa nei confronti della contribuente. Ha stabilito che, pur sussistendo in astratto la solidarietà passiva prevista per il soggetto che espone il messaggio, il produttore e il soggetto che vende il bene o presta il servizio, la concessionaria doveva dimostrare concretamente che la ricorrente avesse ancora, nel 2017, la qualifica di unica licenziataria oppure che avesse venduto i prodotti pubblicizzati al circolo. Non erano sufficienti la precedente autodichiarazione della società, il riferimento storico all'esclusiva o la presenza della società come punto di contatto sul sito internet. Poiché tale prova non è stata fornita, è stata esclusa la legittimazione passiva della ricorrente; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La concessionaria è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 1.200,00.
Norme richiamate
Art. 6 D.Lgs. n. 507/1993
Prevede la solidarietà passiva del soggetto che espone il messaggio pubblicitario, del produttore del bene e del soggetto che vende il bene o fornisce il servizio.
La solidarietà consente al concessionario di rivolgersi direttamente a uno qualsiasi dei coobbligati, senza dover preventivamente escutere gli altri. Tuttavia, la qualità di coobbligato o responsabile d'imposta deve essere concretamente dimostrata nei confronti del soggetto destinatario dell'accertamento.
Art. 5 D.Lgs. n. 507/1993
Rileva ai fini dell'imposta la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico e quella comunque visibile da tali luoghi.
La questione relativa alla visibilità degli striscioni da luoghi pubblici è stata dichiarata assorbita, poiché l'appello è stato deciso sulla mancanza di prova della responsabilità solidale della ricorrente.
Art. 7 D.Lgs. n. 507/1993
Disciplina la determinazione della superficie imponibile dei mezzi pubblicitari.
La contestazione sulla superficie degli striscioni non è stata esaminata nel merito, essendo rimasta assorbita dall'accoglimento dell'appello per difetto di legittimazione passiva.
Art. 8 D.Lgs. n. 507/1993
In caso di omessa dichiarazione, la durata della pubblicità può essere considerata annuale secondo la disciplina applicabile.
La questione sulla durata dell'esposizione non è stata affrontata, perché il giudizio è stato definito sulla mancata prova del collegamento tra la contribuente e la pubblicità.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Riguarda l'errore di fatto revocatorio.
La censura è stata prospettata dalla contribuente in relazione all'erronea affermazione della sua qualità di unica licenziataria, ma la decisione è stata fondata direttamente sull'insufficienza della prova della legittimazione passiva.
Massime di principio
- La solidarietà prevista in materia di imposta sulla pubblicità non elimina l'onere dell'ente o del concessionario di dimostrare che il soggetto destinatario dell'avviso rientri effettivamente tra i coobbligati indicati dalla legge.
- Una precedente dichiarazione di esclusiva commerciale o di distribuzione non prova automaticamente che tale esclusiva esistesse ancora nel periodo d'imposta contestato; è possibile fornire prova contraria documentando l'esistenza di altri rivenditori o distributori autorizzati.
- Per attribuire la responsabilità d'imposta al distributore o licenziatario del marchio occorre dimostrare un collegamento concreto con la specifica pubblicità, ad esempio la vendita dei prodotti al soggetto che ha esposto il messaggio o l'effettiva titolarità della licenza nel periodo interessato.
- Il fatto che una società sia indicata come punto di contatto sul sito del titolare del marchio o abbia un oggetto sociale compatibile con la commercializzazione non è, da solo, sufficiente a provare la legittimazione passiva.
- Quando manca la prova del presupposto soggettivo dell'imposizione, il giudice può annullare l'accertamento senza esaminare le ulteriori contestazioni relative a superficie, tariffe, durata, visibilità del messaggio e sanzioni.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe produrre contratti, comunicazioni commerciali, elenchi di rivenditori autorizzati e documenti che escludano rapporti di vendita o fornitura con l'espositore della pubblicità.
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