Sentenza del 03/09/2019 n. 36955 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Ricorso in Cassazione - Omesso avviso di udienza ad uno solo dei difensori- Nullità - Mancata tempestiva deduzione - Sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di alcuni immobili trasferiti mediante donazione dall'Associazione Opus a un'altra associazione riconducibile ai medesimi soggetti. Ha dedotto, tra l'altro, l'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia, l'illegittimità del sequestro di beni formalmente appartenenti a un ente distinto, l'insussistenza del fumus del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la mancanza del dolo e del periculum in mora, nonché l'eccessività del valore dei beni sequestrati rispetto al debito tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e comunque inammissibile. L'omesso avviso a uno dei difensori determina una nullità a regime intermedio, sanata se il difensore presente partecipa all'udienza senza eccepirla; spettava quindi al difensore presente verificare la regolarità degli avvisi. La Corte ha inoltre ritenuto che la donazione, effettuata dopo la contestazione fiscale e accompagnata dal mantenimento della disponibilità materiale degli immobili, fosse astrattamente idonea a integrare un atto fraudolento ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000. L'eventuale esperibilità dell'azione revocatoria non esclude il reato né il sequestro. Il sequestro era finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto e non richiedeva una specifica motivazione sul periculum in mora. La questione sulla congruità del valore è stata dichiarata nuova, perché sostenuta mediante una perizia prodotta soltanto in Cassazione. È stato rilevato anche il difetto di legittimazione di J.E. a ricorrere per l'associazione formalmente proprietaria dei beni, in assenza di procura speciale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 2.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Art. 322 c.p.p.
procedimento di riesame delle misure cautelari reali
Disciplina il riesame del decreto di sequestro preventivo; le questioni devono essere tempestivamente dedotte nella sede propria.
Art. 321 c.p.p.
Consente il sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Art. 606 c.p.p.
motivi di ricorso per cassazione
Il ricorso è stato valutato alla luce dei dedotti vizi di violazione di legge e degli altri motivi ammessi nel giudizio di legittimità.
Art. 616 c.p.p.
spese processuali e sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Art. 619 c.p.p.
correzione della motivazione
La Cassazione può correggere la motivazione quando la decisione impugnata è giuridicamente corretta, senza annullarla.
Art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Integra il reato anche un trasferimento effettivo di beni che, mediante elementi di inganno o artificio, sia oggettivamente idoneo a ridurre le garanzie patrimoniali dell'Erario; non è necessario che l'atto sia simulato.
Art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000
confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato
I beni oggetto di atti fraudolenti diretti a sottrarre garanzie alla riscossione possono essere sottoposti a sequestro preventivo per la successiva confisca obbligatoria.
Art. 240 c.p.
La tutela del terzo proprietario non opera automaticamente quando la titolarità del bene deriva proprio dall'atto fraudolento oggetto di contestazione.
Art. 25 Cost.
Il richiamo al principio di legalità è stato ritenuto non decisivo, poiché il sequestro è stato ricondotto a una fattispecie penale e cautelare prevista dalla legge.
Art. 616 c.p.p. e sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
versamento alla Cassa delle Ammende
La sanzione pecuniaria è stata applicata ritenendo che il ricorrente avesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'omesso avviso dell'udienza a uno solo dei difensori non determina automaticamente l'annullamento: la nullità può essere sanata se il difensore presente partecipa e non formula tempestiva eccezione.
- Il difensore presente deve verificare la regolarità degli avvisi anche nei confronti degli altri difensori e chiedere chiarimenti al giudice prima di iniziare la discussione.
- Nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è indispensabile dimostrare una simulazione assoluta: anche un trasferimento reale può essere fraudolento se, per tempi, modalità e mantenimento della disponibilità del bene, appare diretto a sottrarre garanzie all'Erario.
- L'esistenza di strumenti civilistici alternativi, come l'azione revocatoria, non esclude di per sé né il reato né il sequestro penale, se la condotta è astrattamente idonea a ostacolare la riscossione.
- Quando il sequestro è funzionale alla confisca obbligatoria del profitto del reato, non è normalmente necessaria una separata motivazione sul periculum in mora richiesto per il sequestro impeditivo.
- Le questioni e le prove non dedotte nel riesame, come una perizia sul valore dei beni, non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione, salvo i limitati casi consentiti dal giudizio di legittimità.
- Chi ricorre per conto di una persona giuridica o associazione deve dimostrare la propria legittimazione rappresentativa e, quando necessario, munirsi di procura speciale; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La titolarità formale del bene in capo a un ente distinto non impedisce il sequestro quando il trasferimento all'ente è parte integrante della condotta fraudolenta o quando gli stati soggettivi dei rappresentanti sono riferibili alla persona giuridica secondo il principio di rappresentanza.
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