Sentenza del 02/09/2019 n. 6640 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione chiedeva il rimborso dell’IRAP versata negli anni 2012-2016 sui compensi derivanti da attività svolte individualmente dai singoli associati, quali sindaco di società, revisore dei conti, curatore e consulente tecnico. Sosteneva che tali attività fossero esercitate senza personale, senza autonoma struttura organizzativa e presso l’organizzazione dei clienti, sicché mancasse il presupposto dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l’esercizio dell’attività professionale in forma associata costituisse di per sé presupposto dell’IRAP. L’appello contestava inoltre la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe esaminato adeguatamente le fatture prodotte.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, negando il diritto al rimborso. Ha ritenuto che l’attività professionale esercitata tramite uno studio associato costituisca normalmente presupposto dell’IRAP, salva la prova contraria del contribuente. Anche se le singole attività fossero state svolte autonomamente e distintamente rispetto allo studio, l’associato avrebbe dovuto dimostrare concretamente di non aver beneficiato dell’organizzazione comune, ad esempio di locali, segreteria, servizi collettivi, sostituzioni o collaborazione degli altri professionisti. La mera produzione di circa venti fatture non è stata ritenuta sufficiente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 446/1997, art. 2, comma 1
"L'esercizio di attività professionali in forma societaria" costituisce presupposto dell'imposta
La Commissione richiama il principio secondo cui l’esercizio associato o societario dell’attività professionale fa presumere l’esistenza del presupposto IRAP, senza necessità di una verifica automatica dell’autonoma organizzazione, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
Sentenza Corte costituzionale n. 156/2001
"È possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui"
Per il lavoro autonomo l’IRAP richiede un’organizzazione autonoma idonea a produrre un valore aggiunto rispetto all’attività personale del professionista; tale elemento non è necessariamente connaturato a ogni attività professionale.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 7371/2016
La pronuncia viene richiamata per estendere alle società semplici il principio secondo cui l’esercizio associato dell’attività professionale costituisce, in linea generale, presupposto dell’IRAP.
Sentenza Corte di Cassazione n. 766/2019
Il professionista inserito in uno studio associato, anche quando svolga attività distinta e separata, deve dimostrare di non aver usufruito dei vantaggi organizzativi derivanti dall’associazione. La prova deve riguardare concretamente l’assenza di benefici quali segreteria, locali comuni, sostituzioni, servizi collettivi e collaborazione degli altri associati.
Sentenze Corte di Cassazione nn. 25311/2014, 16784/2010 e 13570/2007
Le pronunce sono richiamate a sostegno del principio per cui l’appartenenza a uno studio associato può determinare vantaggi organizzativi rilevanti ai fini IRAP, anche quando il professionista svolga personalmente le singole prestazioni.
Massime di principio
- Il professionista che opera all’interno di uno studio associato non può ottenere il rimborso IRAP limitandosi a sostenere che determinate prestazioni siano state svolte personalmente e presso la sede del cliente.
- Per superare la presunzione di autonoma organizzazione derivante dall’esercizio associato, occorre fornire una prova concreta e documentata dell’assenza di utilizzo dell’organizzazione comune.
- La prova deve riguardare, tra gli altri aspetti, l’assenza di locali o segreteria condivisi, personale comune, servizi collettivi, sostituzioni, collaborazione degli associati e altri vantaggi organizzativi.
- Fatture, incarichi o descrizioni delle prestazioni possono dimostrare la natura dell’attività, ma normalmente non bastano da sole a provare che il professionista non abbia beneficiato della struttura associativa.
- In una richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve documentare analiticamente sia la separazione dell’attività individuale da quella associata sia l’assenza di qualsiasi concreto vantaggio organizzativo derivante dall’associazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 set 2019Sentenza del 02/09/2019 n. 5127 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 2 set 2019Sentenza del 02/09/2019 n. 6635 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 2 set 2019Sentenza del 02/09/2019 n. 6646 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 3 set 2019Sentenza del 03/09/2019 n. 36955 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 set 2019Sentenza del 03/09/2019 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 set 2019Sentenza del 03/09/2019 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →