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Sentenza

Sentenza del 02/09/2019 n. 5127 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Iva - Irpef. - Dichiarazione redditi Società - Omessa presentazione - Avviso di accertamento - Notifica alla Società ed ai Soci - litis consorzio necessario - integrazione del contraddittorio in primo grado - obbligatorietà - difetto - nullità assoluta del giudizio di primo grado - rimessione del giudizio alla Commissione provinciale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato induttivamente, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale della società di persone, ricavi, reddito imponibile e IVA dovuta, irrogando le relative sanzioni. Sulla base del reddito societario accertato era stato inoltre emesso nei confronti di un socio un avviso per maggiore IRPEF sul reddito di partecipazione. La controversia riguardava anche la mancata partecipazione al giudizio degli altri soci, benché l'accertamento societario producesse effetti diretti sulle loro posizioni fiscali.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rilevato che tutti i soci erano litisconsorti necessari, indipendentemente dalla loro scelta di impugnare o meno i rispettivi avvisi. Poiché nel giudizio di primo grado non era stato integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soci, le sentenze della Commissione tributaria provinciale sono state dichiarate assolutamente nulle. Gli atti sono stati quindi restituiti al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992

    integrazione del contraddittorio

    Quando la controversia riguarda un rapporto tributario unitario con effetti inscindibili sulle posizioni di più soggetti, il giudice deve ordinare la partecipazione al processo di tutti i litisconsorti necessari.

  • Art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992

    rimessione della causa al primo giudice

    La nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio comporta la restituzione degli atti al giudice di primo grado affinché il processo venga celebrato correttamente.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo a una società di persone, l'accertamento del reddito societario e la conseguente imputazione pro quota ai soci costituiscono normalmente un'unica controversia inscindibile.
  • Tutti i soci interessati dagli effetti dell'accertamento sono litisconsorti necessari, anche se non hanno impugnato autonomamente il proprio avviso o non intendono contestarlo.
  • Il giudice deve integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti dei soci mancanti; la mancata integrazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La notifica dell'avviso ai soci, da sola, non sostituisce la loro effettiva partecipazione al processo quando la controversia richiede una decisione unitaria.
  • In presenza di omessa integrazione del contraddittorio, il giudice di appello non decide normalmente nel merito, ma annulla la sentenza e rimette la causa al primo grado.

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